DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 1214
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione:
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Vista la legge 14 marzo 1952, n. 196;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro e per l'industria e il commercio; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'unito regolamento sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore munito del visto del Ministro proponente.
SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 86. - VILLA
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-art. 1
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore Art. 1. Stazioni di radioamatori L'installazione e l'esercizio nel territorio della Repubblica delle stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori e' soggetta alle norme del presente regolamento. L'attivita' del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, tra utenti di stazioni radioelettriche private, fornite di apposita concessione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale.
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-art. 2
Art. 2. Patente di operatore di radioamatore Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, di cui al successivo art. 4, e' necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore (allegato 2) che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a Commissioni costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di cui al successivo articolo 3. Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli aspiranti in possesso di titoli o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse, e coloro che, per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei. Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, redatte in carta da bollo e contenenti le generalita' del richiedente, debbono essere fatte pervenire al Circolo delle costruzioni competente per il territorio entro il 30 aprile ed il 30 settembre, accompagnate dai seguenti documenti: a) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata; b) una marca da bollo del valore prescritto; c) dichiarazione anagrafica o altro documento valido, contenente le generalita' ed il domicilio del richiedente. Tale documento puo' essere anche esibito in visione personalmente dal richiedente stesso. I Circoli comunicheranno agli interessati la data e la sede degli esami. Analoga domanda, documentata come sopra, dovranno produrre gli aspiranti al rilascio della patente con esonero dalle prove di esame ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-art. 3
Art. 3. Esami Di norma le sessioni di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno. Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal direttore centrale per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche: dal direttore del Circolo, che assumera' le funzioni di presidente, da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto dell'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta. Le spese per le eventuali missioni o trasferte dei membri delle Commissioni esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e Enti di appartenenza. Gli esami consisteranno: - in una prova scritta, per la quale sono concesse tre ore di tempo, su un questionario composto da una o piu' domande sulle questioni tecniche, legislative, regolamentari e sulle norme di esercizio dei servizi radioelettrici Internazionali, secondo il programma di cui all'allegato I; in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocita' di 40 caratteri al minuto. Le prove avranno luogo secondo le prescrizioni di cui agli [articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art5), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art6) e [7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art7) per la parte applicabile. Durante la prova scritta non e' consentita la consultazione di alcun testo o pubblicazione. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato dovra' essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica dovra' risultare regolare. Gli elaborati di esame saranno conservati, per almeno sei mesi, agli atti dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-art. 4
Art. 4. Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore sono accordate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5. La concessione e' attestata, per i singoli, dal rilascio della licenza di radioamatore (allegato 3). Le licenze sono di tre classi, corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore, consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 Watt. Le domande di concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore, redatte in carta da bollo, devono essere fatte pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei Servizi radioelettrici, e devono contenere i seguenti dati: 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e per i minori che abbiano superato il 160 anno, nome di chi esercita la patria potesta'; 2) indicazione precisa della sede dell'impianto, che deve essere installato sempre nella abituale residenza dell'interessato o nello stabilimento militare per i militari in servizio permanente che abbiano ottenuto apposito nulla osta dall'autorita' militare; 3) indicazione della classe di licenza richiesta. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in corso; b) attestazione del versamento del canone annuo di esercizio, di cui al successivo art. 7; c) attestazione del versamento della prescritta tassa di concessione governativa; d) per i minori di anni ventuno, dichiarazione resa dinanzi alle competenti autorita' da parte di chi esercita la patria potesta', di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili connesse all'impianto e all'esercizio della stazione di radioamatore; e) certificato di residenza, o attestazione delle competenti autorita', dal quale risulti il domicilio o la abituale residenza del richiedente; f) per i militari in servizio permanente che intendano installare la stazione in uno stabilimento militare, il nulla osta della competente autorita' militare; g) una marca da bollo del valore prescritto;
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-art. 5
Art. 5. Rilascio della concessione La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) eta' non inferiore agli anni 16; 3) buona condotta morale e civile; 4) possesso della patente di operatore di cui al precedente art. 2; 5) nulla osta dei Ministeri dell'interno e della difesa. La concessione non puo' essere accordata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato, per diserzione in tempo di guerra, per delitti commessi con abusi nella attivita' di radioamatore, ancorche' sia intervenuta sentenza di riabilitazione, o comunque siano stati condannati a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto colposo, salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. La concessione non sara' accordata inoltre a chi sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, a chi sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza o sia stato sottoposto a sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, a colui al quale sia stato imposto il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, finche' durino gli effetti dei relativi provvedimenti. La concessione non sara' neppure accordata a chi sia rappresentante di Stati esteri, di imprese e di cittadini stranieri e a chi sia comunque in rapporti continuativi di affari con Stati esteri e con imprese straniere. La concessione potra', essere negata quando ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che l'aspirante non dia sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione. Il diniego dovra' essere, in ogni caso, motivato. I requisiti e le condizioni di cui sopra saranno accertati d'ufficio dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-art. 6
Art. 6. Concessioni speciali Oltre che a singoli privati, le concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatori possono essere accordate: 1) a scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o legalmente riconosciuti, escluse le scuole elementari, che ne facciano domanda tramite il Ministero della pubblica istruzione, il quale attestera' la qualifica della scuola o dell'istituto; 2) a scuole e corsi di istruzione militare. Nei casi di cui sopra deve essere nominato un operatore responsabile, dell'esercizio della stazione, di eta' non inferiore agli anni 21, il quale deve essere munito della patente di operatore e degli altri requisiti richiesti dal precedente art. 5 per il rilascio della concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore.
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-art. 7
Art. 7. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 1° AGOSTO 2003, N. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259)))
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-art. 8
Art. 8. Nominativo A ciascuna stazione di radioamatore sara' assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sara' riportato sulla licenza e non potra' essere modificato che dal Ministero medesimo. Ai circoli, enti e associazioni tra amatori e cultori di materie tecniche e' fatto divieto di assegnare nominativi, sigle o contrassegni da usare nelle radiotrasmissioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di delegare ai detti circoli, enti e associazioni l'assegnazione di nominativi, sigle e contrassegni per l'impianto di apparecchi solo riceventi da parte dei propri iscritti.
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-art. 9
Art. 9. Norme tecniche Gli impianti delle stazioni di radioamatore, per quanto si riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature, debbono uniformarsi alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano) nonche' alle norme appresso indicate ed alle altre che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potra' eventualmente stabilire: a) il radiotrasmettitore dovra' essere munito di stadio pilota; la tolleranza di frequenza ammissibile non deve essere in nessun caso superiore a 0,05%; b) la potenza di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore non deve essere superiore a quella fissata nella rispettiva licenza ed il trasmettitore deve essere corredato di amperometro o voltometro per la misura di detta potenza; c) non e' consentita l'emissione con onde smorzate. Le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatore, nonche' le classi di emissione permesse su ciascuna banda, sono le seguenti: kHz da 3.613 a 3.627 A1, A3, A3a, A3b, (solo modulazione kHz da 3.647 a 3.667 di ampiezza con profondita di mo kHz da 7.000 a 7.100 dulazione non superiore al 100% kHz da 14.000 a 14.350 e con una frequenza massima di kHz da 21.000 a 21.450 modulazione di 3500 p/s). kHz da 28.000 a 29.700 MHz da 144 a 146 Sulle bande di frequenza superiori MHz da 21.000 a 22.000 a 20 MHz sono consentite anche emissioni di classe A 2, e modu late in frequenza con indice di modulazione non superiore a 0,7. Sulle bande di frequenza supe riori a 140 MHW sono consentite anche emissioni modulate in fre quenza con indice di modulazione non superiore a 5. Nella banda di frequenza 21.000 22.000 MHz sono consentite anche emissioni ad impulsi. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di modificare con proprio provvedimento sia le bande di frequenza assegnate per l'esercizio delle stazioni di, radioamatore, sia le classi di emissione consentite su ciascuna banda; d) le emissioni debbono essere esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto il progresso della tecnica lo consenta; e) non e' consentita l'eccitazione diretta dell'antenna dello stadio finale del trasmettitore sempreche' non siano previsti accorgimenti tecnici che permettano parimenti una emissione pura; f) nell'impiego della manipolazione telegrafica debbono essere usati gli accorgimenti necessari per ridurre al massimo le interferenze dovute ai cliks di manipolazione; g) nell'impiego della telefonia e delle onde di tipo A deve essere evitata qualsiasi modulazione contemporanea di frequenza; h) non e' consentita l'alimentazione del trasmettitore con corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore deve essere munito di filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in misura non superiore al 5%; i) ogni trasmettitore dovra' essere munito di apparecchi di misura che permettano di controllare le condizioni di funzionamento degli apparecchi di emissione. Nel caso che la frequenza impiegata non sia suscettibile di essere regolata in modo che essa soddisfi alle tolleranze ammesse alla lettera a) del presente articolo la stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a permettere la misura della frequenza con una precisione almeno uguale alla meta' di detta tolleranza.
Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore-art. 10
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