DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1966, n. 1219
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali;
Vista la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici con effetto dal 1 ottobre 1964;
Considerato che dal 1 ottobre 1964 funzionano di fatto i nuovi istituti tecnici industriali sottoelencati;
Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1964 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali: 1) Bologna: per l'elettrotecnica, la fisica industriale e la meccanica di precisione; 2) Imola: per l'elettrotecnica e le industrie metalmeccaniche; 3) Napoli, IV Istituto: per la chimica industriale; 4) Palermo, II Istituto: per la chimica industriale e l'elettrotecnica; 5) Pistoia: per la meccanica; 6) Rovigo: per la chimica industriale, l'elettrotecnica e la meccanica; 7) Tivoli: per l'elettrotecnica. Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 2
Con la stessa decorrenza di cui all'art. 1 presso l'istituto tecnico industriale "A. Volta" di Napoli e' soppressa la specializzazione per la chimica industriale. Di conseguenza l'istituto stesso resta ordinato con le specializzazioni per l'elettronica industriale, la elettrotecnica, l'energia nucleare e le telecomunicazioni, secondo quanto indicato nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui agli articoli 1 e 2, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella H annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 130 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi. Ai sensi dell'art. 144 lettera E n. 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all'art. 1 sono a carico delle Amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri Enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le Amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali Enti.
SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 85. VILLA
Tabelle
TABELLA A Tabella organica dell'istituto tecnico industriale statale a Indirizzi specializzati per l'elettrotecnica, la fisica industriale e la meccanica di precisione di Bologna. Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale a indirizzi specializzati per le industrie metalmeccaniche e l'elettrotecnica di Imola Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Tabella organica del IV Istituto tecnico industriale statale a Indirizzo specializzato per la chimica industriale di Napoli Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Tabella organica del II Istituto tecnico industriale statale a Indirizzi specializzati per la chimica Industriale e l'elettrotecnica di Palermo Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E Tabella organica dell'istituto tecnico industriale statale a Indirizzo specializzato per la meccanica di Pistoia Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA F Tabella organica dell'istituto tecnico Industriale statale a Indirizzi specializzati per la chimica Industriale, l'elettrotecnica e la meccanica di Rovigo Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA G Tabella organica dell'istituto tecnico industriale statale a indirizzo specializzato per l'elettrotecnica di Tivoli Parte di provvedimento in formato grafico Tabella organica dell'Istituto tecnico industriale statale "A. Volta" a Indirizzi specializzati per l'elettronica industriale, l'energia nucleare, l'elettrotecnica, le telecomunicazioni, di Napoli. Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA H Prospetto dei contributi annui dello Stato per il funzionamento degli Istituti tecnici Industriali istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1964 Parte di provvedimento in formato grafico
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