DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966, n. 1249
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli istituti tecnici femminili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1963, che modifica gli orari e i programmi di insegnamento dello indirizzo generale degli istituti tecnici femminili;
Considerato che dal 1 ottobre 1963 funzionano di fatto gli istituti tecnici femminili sotto indicati;
Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1963 e' istituito un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle localita' sottoindicate: 1) Cagliari; 2) Reggio Calabria;
Art. 2
La scuola professionale femminile di Cagliari e' gradualmente soppressa a decorrere dal 1 ottobre 1963.
Art. 3
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella A, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento di ciascuno degli Istituti suddetti e' stabilito nella misura di L. 114.550.000.
Art. 5
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 128 per l'esercizio finanziario 1963-1964 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Gli istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali, in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro eventuale funzionamento in via sperimentale.
SARAGAT GUI - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 136. - VILLA
Tabella A
TABELLA A Tabella organica degli Istituti tecnici femminili di Cagliari e Reggio Calabria Parte di provvedimento in formato grafico
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