DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1257

Type DPR
Publication 1966-12-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 9 novembre 1966, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina del lavoro" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1967

Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 142. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore per Medicina del lavoro di Torino-art. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasei, addi' nove del mese di novembre in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me, dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione nell'Universita' degli studi di Torino e funzionario delegato, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformita' del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, li', nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dell'Universita' stessa, dott. Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris n. 16, a quest'atto autorizzato, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 20 giugno 1966 (che, per estratto si allega, sub/A); Secreto on. avv. Guido, nato a Cigliano Vercellese il 28 aprile 1895 residente in via Juvara, 16-bis, Torino, in qualita' di assessore delegato dal sindaco della citta' di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del 20 dicembre 1965 e del 21 giugno 1966, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente in data 1 febbraio 1966 e 2 agosto 1966 (che si allegano sub/B I e B 2; Oberto Tarena avv. Gianni, nato a Brosso (Torino) il 9 settembre 1902 residente in Ivrea via Arduino, 4, presidente dell'Amministrazione provinciale di Torino assistito dal dottor Amilcare Cicotero, nato a Lagnasco (Cn) il 18 giugno 1915 residente in Torino, segretario generale dell'Amministrazione provinciale di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 6 luglio 1966, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 28 luglio 1966 (che si allega sub/C); Vitelli dott. cav. lav. Giovanni Maria, nato a Torino il 26 gennaio 1907 e residente in Torino, via Colli n. 15 nella sua qualita' di presidente e legale rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura di Torino (art. 5 decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315) a quest'atto autorizzato con deliberazioni della Giunta camerale del 16 marzo 1966 e del 7 settembre 1966, approvato dal Ministero dell'industria e del commercio rispettivamente con lettera n. 255745 del 25 maggio 1966 a lettera n. 263815 del 24 ottobre 1966 (all'. D le D 2); Nesi dott. Nerio, nato a Bologna il 16 giugno 1925, residente in Ivrea, strada Torino n. 9, vice presidente della Cassa di risparmio di Torino assistito dal dott. Carlo Zurletti, nato a Bernezzo (Cn) il 9 novembre 1905 residente in Torino, corso Re Umberto, 65, condirettore generale della Cassa di risparmio di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 6 luglio 1966 (che si allega sub/E); Gandini dott. Carlo, nato a Torino il 10 marzo 1938, residente a Torino, corso G. Ferraris, 40, nella sua qualita' di unico socio accomandatario dell'Istituto Igienico Sanitario I.S.J.S. - S.a.s. del dott. C. Gandini e C. di Torino a quest'atto autorizzato come da rogito notaio dott. Michele Ghiggia in data 8 novembre 1966 rep. n. 75959 registrato a Torino l'8 novembre 1966, n. 22300 (che si allega sub/F). I suddetti comparenti, della cui identita' personale sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopraindicate, dalla cui lettura espressamente mi dispensano, e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale premettono quanto segue: 1) che presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Torino esiste l'insegnamento complementare di medicina del lavoro; 2) che a detto insegnamento e' stato fino al 1951 assegnata una cattedra di ruolo e, successivamente, vi si e' provveduto fino ad oggi mediante conferimento di apposito incarico; 3) che la stessa disciplina e' gia' oggetto di insegnamento in un particolare corso di specializzazione fin dall'anno accademico 1953-54; specializzazione a cui annualmente si iscrivono circa 40 laureati; 4) che la costituzione della cattedra di ruolo per l'insegnamento della Medicina del lavoro presso l'Universita' degli studi di Torino, riveste particolare importanza per tutto il Piemonte, sia a causa della vasta industrializzazione della Regione che richiede continuamente la formazione di medici competenti che vengono impiegati come medici di azienda in vari stabilimenti sia per l'alta diffusione di malattie professionali nella Regione stessa (oltre 4000 nuovi casi di pneumoconiosi denunziati annualmente); 5) che, in un primo momento la citta' di Torino, la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino e l'Istituto igienico sanitario di Torino, aderendo alla iniziativa della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, si sono fatti promotori della stipulazione di una convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della Medicina del lavoro e che, mentre la citta' di Torino, la provincia di Torino e la Cassa di risparmio di Torino hanno assunto l'impegno di intervenire nella copertura dell'onere finanziario derivante, rispettivamente nelle proporzioni di 2/8, 2/8 e 1/8, l'Istituto igienico sanitario di Torino ha proposto di intervenire per i rimanenti 3/8; 6) che, nell'assumere il suo impegno, la citta' di Torino ha posto una clausola secondo la quale in caso di partecipazione alla convenzione di altre istituzioni torinesi, il loro contributo dovra' essere conteggiato in parti uguali a sollievo delle quote a carico degli enti promotori di cui al punto precedente; 7) che, in un momento successivo la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino si e' assunto l'impegno di contribuire al finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento della Medicina del lavoro partecipando alla convenzione con la quota di 1/8; 8) che, essendosi venuta a realizzare la circostanza prevista al precedente punto 6), si e' resa operante la clausola posta dalla citta' di Torino a favore di tutti i promotori originari, e che pertanto, il contributo di 1/8 assunto dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino deve essere ripartito in parti uguali a sollievo delle quote della citta' di Torino, provincia di Torino, Cassa di risparmio di Torino e Istituto igienico sanitario di Torino riducendole corrispondentemente di un ammontare pari a 1/32 del carico finanziario totale; 9) che, pertanto le quote di partecipazione per gli Enti promotori che avevano assunto l'impegno come al punto 5) si riducono come segue: citta' di Torino 2/8 - 1/32 = 7/32; provincia di Torino 2/8 - 1/32 = 7/32; Cassa di risparmio di Torino 1/8 - 1/32 = 3/32. Mentre l'istituto igienico sanitario di Torino che in origine aveva proposto di partecipare nella misura di 3/8 assume l'impegno nella misura di 3/8 - 1/32 = 11/32; 10) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino con deliberazioni rispettivamente del 30 aprile 1965, 31 maggio 1966, 20 giugno 1966, hanno esaminato ed approvata, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Medicina del lavoro. Premesso quanto sopra, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Gli Enti: citta' di Torino; provincia di Torino, Cassa di risparmio di Torino, Istituto igienico sanitario di Torino e Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di "Medicina del lavoro" si impegnano a versare nelle rispettive quote di: citta' di Torino 7/32; provincia di Torino 7/32; Cassa di risparmio di Torino 3/32; Istituto igienico sanitario di Torino 11/32; Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino 4/32; all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore per Medicina del lavoro di Torino-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Torino in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore per Medicina del lavoro di Torino-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la citta' di Torino, la provincia di Torino, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, la Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto igienico sanitario di Torino, si obbligano ad elevare ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari gli Enti precitati si impegnano altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore per Medicina del lavoro di Torino-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Medicina del lavoro. L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore per Medicina del lavoro di Torino-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di Medicina del lavoro e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore per Medicina del lavoro di Torino-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione istituzione di un posto di professore per Medicina del lavoro di Torino-art. 7

Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di professore di ruolo di Medicina del lavoro.

Convenzione istituzione di un posto di professore per Medicina del lavoro di Torino-art. 8

Art. 8. Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Torino sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) e dell'[art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-09;380~art1). E richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo su n. 12 facciate intere e parte della 13 di n. 4 fogli di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed a quella degli Enti che rispettivamente rappresentano ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali. Firmato in originale: Mario Allara - Avv. Gianni Oberto Tarena - Guido Secreto - Nerio Nesi - Carlo Zurletti - Carlo Gandini - Amilcare Cicotero - Ivo Mattucci. Adolfo Lolli, uff. rogante. Registrato a Torino, addi' 10 novembre 1966, n. 2507, vol. 39, Atti pubbl. amm.vi. Esatte lire duecento (L. 200). Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione

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