DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1259
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1875, che stabilisce le caratteristiche dell'uniforme di servizio delle ispettrici e delle assistenti di polizia e le modalita' per il suo uso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1965, n. 786, che stabilisce il nuovo modello del copricapo facente parte dell'uniforme stessa; Visto l'art. 11 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: La divisa estiva delle ispettrici e assistenti di polizia e' stabilita come segue, nella foggia semplificata: cappello della forma prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1965, n. 786, confezionato in tessuto grigio antipiega; camiciotto in fibra poliestere e cotone, di colore celeste, composto di un corpo, a due parti anteriori ed una posteriore, con una ripresa praticata su ciascuna delle parti anteriori per sagomarle al petto; di un collo, del tipo da uomo, senza cinturino rinforzato internamente, con guida, per l'inserimento delle stecchette, applicata a ciascuna estremita' del sottocollo; di maniche corte, al gomito, recanti un risvolto della altezza di 3 cm.; di due tasche applicate sulle parti anteriori, con pattine smussate, pure dell'altezza di 3 cm., munite al centro di asola in corrispondenza di un bottone applicato in alto sulla tasca. Sulla parte anteriore destra sono praticate 5 asole, come da modello allegato al presente decreto, in corrispondenza di altrettanti bottoni applicati sulla parte anteriore sinistra. I fregi distintivi di grado sono applicati sulla parte anteriore sinistra del camiciotto a partire dall'altezza di cm. 2 dalla pattina; il fregio distintivo con la dicitura "Polizia Femminile" e' applicato al centro della manica sinistra, a meta' fra l'attaccatura della spalla e il bordo della manica stessa; gonna a piegoni, in tessuto grigio antipiega, di lunghezza sino al polpaccio; cravatta, scarpe, calze e borsa sono quelle previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1960, n. 1875.
SARAGAT MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 139. - VILLA
Allegato
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.