LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1263
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da ripartirsi in ragione di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971 per la costruzione, ampliamento e completamento a cura del Ministero dei lavori pubblici di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. Le località nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa. Le somme predette saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
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