DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 1265
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la legge 25 febbraio 1965, n. 109, che apporta modifiche agli articoli 15, numero 5 e 30, numero 8 del citato testo unico;
Ritenuto che secondo quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, occorre provvedere a stabilire i criteri di valutazione dei titoli in essa descritti e le altre norme di attuazione della legge medesima;
Sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' tenuto a presentare idonea documentazione comprovante che gli investimenti in titoli azionari effettuati a norma dell'art. 15, n. 5 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, non superano nel loro valore nominale il 3% del capitale della societa' cui si riferiscono le azioni. La stessa documentazione deve essere presentata dagli altri enti e dalle societa' di assicurazione per i titoli azionari destinati a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a norma dell'art. 30, n. 8, del citato testo unico, modificato dalla stessa legge 25 febbraio 1965, n. 109.
Art. 2
I titoli azionari ed obbligazionari investiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni o destinati dagli enti e dalle societa' di assicurazione a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a norma, rispettivamente, degli articoli 15, numero 5 e 30, numero 8 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109, sono valutati ai soli fini della predetta copertura come segue: a) le azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario ed i titoli obbligazionari: a 9/10 del corso di borsa alla chiusura dell'esercizio. Le azioni ed obbligazioni vincolate durante l'esercizio, a completamento delle riserve matematiche e delle cauzioni o in sostituzione di altre attivita' gia' vincolate, sono valutate a 9/10 del corso di borsa del giorno precedente a quello del vincolo; b) le azioni di altre societa': a 8/10 del corso di borsa alle date di cui alla precedente lettera a). Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio della Banca stessa.
Art. 3
Fermo quanto disposto dagli articoli 30, 54 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, gli enti e le societa' di assicurazione sono tenuti a verificare al 30 giugno di ciascun anno, la valutazione dei titoli azionari e obbligazionari vincolati a copertura, delle riserve matematiche e delle cauzioni. Qualora il valore complessivo di tali titoli, calcolato al corso di borsa all'anzidetta data, risulti inferiore a quello determinato in base ai criteri di valutazione, stabilito al primo comma dell'art. 2, gli enti e le societa' predette debbono provvedere entro trenta giorni a reintegrare la copertura per la relativa differenza.
Art. 4
I modi e i termini di deposito, di vincolo, di sostituzione e di svincolo dei titoli di cui al precedente articolo 2, primo e secondo comma, sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli 31 e 42 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e dagli articoli 27, 32, 53 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.
Art. 5
Qualora alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1965, n. 109, l'Istituto nazionale delle assicurazioni avesse gia' acquisito titoli azionari e obbligazionari di cui al presente decreto, in base ad autorizzazione ministeriale o a particolari disposizioni di legge, per un ammontare eccedente i limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 15, n. 5 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, modificato dalla citata legge 25 febbraio 1965, n. 109, l'Istituto predetto non potra' effettuare ulteriori investimenti in titoli azionari e obbligazionari della medesima specie, sino a quando non risultino osservati i limiti prescritti dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109. La stessa disposizione si applica per gli altri enti e societa' di assicurazione che, alla data di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1965, n. 109, avessero vincolato, in base ad autorizzazione ministeriale o a particolari disposizioni di legge, titoli azionari e obbligazionari a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni per un ammontare eccedente i limiti stabiliti dall'art. 30, n. 8, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109.
SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, 28 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 152. - VILLA
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