LEGGE 29 dicembre 1966, n. 1277
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue: "L'Istituto provvede alla concessione del credito: a) con il fondo di dotazione; b) con il fondo di garanzia; c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie; d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti; e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1966 SARAGAT MORO - CORONA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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