LEGGE 29 dicembre 1966, n. 1277

Type Legge
Publication 1966-12-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è modificato come segue: "L'Istituto provvede alla concessione del credito: a) con il fondo di dotazione; b) con il fondo di garanzia; c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie; d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti; e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinque volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1966 SARAGAT MORO - CORONA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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