DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1966, n. 1285
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bari in data 29 luglio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Bari.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Civilta' preclassiche della Puglia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Bari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 6. - VILLA
Allegato- art. 1
Repertorio n. 344 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI UFFICIO AFFARI GENERALI REPUBBLICA ITALIANA In nome della legge l'anno 1966 (millenovecentosessantasei) il giorno 29 (ventinove) del mese di luglio, in Bari, nella sala delle adunanze del Palazzo Ateneo, avanti a me dott. Mario Natale, direttore amministrativo di questa Universita' degli studi, delegato, con decreto rettorale del 24 aprile 1961, registrato al n. 444 (allegato A), alla stipulazione degli atti e contratti nell'interesse della predetta Universita' degli studi a norma dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario, con l'espressa rinuncia dei testimoni, in quanto i contraenti si trovano nelle condizioni volute dalla legge per rinunciarvi, e col mio consenso, sono personalmente comparsi: da una parte il prof. Matteo Fantasia, nato a Conversano (Bari) il 13 luglio 1916 e domiciliato per la sua carica a Bari presso la sede della Amministrazione provinciale, il quale interviene nella stipula del presente atto nella sua qualita' di presidente della Provincia di Bari e a quest'atto stesso autorizzato con delibera del Consiglio provinciale in data 17 dicembre 1965, e dall'altra il prof. avv. Pasquale Del Prete, nato a Bari il 16 gennaio 1911 e quivi domiciliato per la sua carica, Rettore Magnifico dell'Universita' degli studi di Bari, autorizzato dal Consiglio di amministrazione di questa Universita' con delibera del 12 febbraio 1966 (allegato B) le quali: Premesso a) che lo statuto dell'Universita' di Bari, nell'ordinamento didattico per la Facolta' di lettere e filosofia, comprende, fra gli insegnamenti complementari, quello di "Civilta' preclassiche della Puglia"; b) che l'Amministrazione provinciale di Bari, con delibera consiliare n. 240 del 17 dicembre 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 27 maggio 1966 (allegato C) in considerazione della eccezionale importanza di tale disciplina nella regione pugliese e' venuta nella determinazione di assumere essa stessa l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo per la cattedra di Civilta' preclassiche della Puglia; c) che la stessa Amministrazione provinciale con delibera di Giunta n. 1442 dell'11 luglio 1966 (allegato D) approvata dall'autorita' tutoria nella seduta del 27 luglio 1966 (allegato E) ha adeguato i contributi da destinare al funzionamento del posto di ruolo di che trattasi in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 549 e del decreto ministeriale 27 luglio 1965 concernenti rispettivamente il conglobamento dello assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi del personale statale e l'aumento della misura dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, numero 324; d) che la Facolta' di lettere e filosofia di questa Universita', con delibera del 13 gennaio 1966, ha espresso all'unanimita' il proprio parere favorevole alla istituzione della cattedra convenzionata di cui alle premesse (allegato F); e) che il Senato accademico, nella sua adunanza del 20 gennaio 1966, ha anch'esso espresso il proprio parere favorevole per la istituzione della cattedra di che trattasi (allegato G); f) che il Consiglio di amministrazione dell'Universita', nella tornata del 12 febbraio 1966, gia' richiamato sub B, ha approvato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, la pro. posta formulata in merito alla istituzione del predetto posto di ruolo, autorizzando altresi' 11 rettore a convenire nella stipula della presente convenzione; tutto cio' premesso e considerato, stipulano quanto segue: Art. 1. L'Amministrazione provinciale di Bari, affinche' presso la Facolta' di lettere e filosofia della Universita' di Bari venga attuato l'insegnamento di Civilta' preclassiche della Puglia, si impegna a versare alla medesima Universita' i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Allegato- art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Bari in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Allegato- art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione provinciale di Bari si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione provinciale di Bari si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nello art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Allegato- art. 4
Art. 4. L'Universita' di Bari per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo dell'insegnamento di Civilta' preclassiche della Puglia. L'Universita' di Bari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.
Allegato- art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Civilta' preclassiche della Puglia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Allegato- art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qual. siasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa pre, visti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto d. professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore da mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Allegato- art. 7
Art. 7. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' di Bari, e' esente da tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), concernente "Provvedimenti per lo sviluppo della Scuola". Essa sara' resa esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che dichiarano essere il tutto conforme alla loro volonta' e meco lo sottoscrivono. Matteo FANTASIA Pasquale DEL PRETE Mario NATALE Registrato a Bari il 1 agosto 1966, n. 5206, Mod. 1, vol. 60. Esatte L. 1310. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica II Ministro per la pubblica istruzione GUI
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