DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. 1298
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sono proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Ritenuta
la necessita' di emanare le norme per lo svolgimento; degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso con i relativi programmi; Decreta:
Art. 1
L'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si consegue per esame di Stato con l'osservanza delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, salvo quanto e' diversamente disposto dal presente decreto. Sono abolite le classi di concorso a cattedre di cui alle tabelle annesse al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, nonche' le classi e sottoclassi di esami di abilitazione di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, che si riferiscono alle scuole secondarie di avviamento professionale e alla scuola media secondo l'ordinamento precedente a quello previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Le abilitazioni che si conseguono per le restanti classi e sottoclassi di esame, di cui alla medesima tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, non estendono la propria validita' agli insegnamenti impartiti nella scuola media.
Art. 2
Le tabelle A, B e C annesse al presente decreto determinano: a) le classi di concorso per la scuola media, le cattedre cui danno accesso; b) le classi di esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, i relativi titoli di ammissione, gli insegnamenti per i quali e' valida l'abilitazione, le classi di concorso a cattedre di scuola media cui danno adito i diplomi di abilitazione; c) le prove di esame e i relativi programmi validi sia per gli esami di abilitazione che per i corrispondenti concorsi a cattedre di scuola media.
Art. 3
Le Commissioni giudicatrici per le classi di esami di abilitazione di cui alla lettera b) del precedente art. 2 sono nominate, per ogni sede indicata nell'apposita ordinanza ministeriale e per ciascuna classe o sottoclasse di esame, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono costituite, ciascuna, di tre membri: un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o incaricato o libero docente, preferibilmente di discipline che rientrino tra gli insegnamenti della scuola media, in relazione alla classe di concorso, con funzioni di presidente; un preside di scuola media o un professore di ruolo pure di scuola media statale, in attivita' di servizio; un iscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi che sia abilitato per esami all'insegnamento nella scuola media o provvisto di titolo di studio avente per tale scuola pieno valore di abilitazione. Per la classe V di esame (applicazioni tecniche) e costituita, tuttavia, una commissione unica, articolata in due sottocommissioni, una per le applicazioni tecniche maschili, l'altra per quelle femminili, delle quali devono far parte preferibilmente membri insegnanti delle discipline relative alla rispettiva sottoclasse. I professori medi componenti della Commissione, oltre ad essere docenti di discipline attinenti alla classe di abilitazione, dovranno essere forniti del titolo di studio di massimo livello tra quelli richiesti ai candidati che sono chiamati ad esaminare. Nei casi di raggruppamento di piu' materie in una sola classe, il Ministro ha facolta' di chiamare a far parte della Commissione altre persone scelte tra i presidi e gli insegnanti di scuola media statale; in tal caso la Commissione deve sempre essere composta di un numero dispari di componenti. ((Ogni commissione, in sede di ripartizione tra le varie prove di esame dei 75 punti di cui dispone, ai sensi dell'art. 25, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, assegnera' non meno di 15 punti alla lezione)).
Art. 4
Per lo svolgimento degli esami di concorso a cattedre di cui alla lettera a) del precedente art. 2 sono valide le norme generali contenute nel regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e successive modificazioni.
Disposizioni transitorie
Art. 5
((Conservano la loro validita', ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per discipline o gruppi di discipline nella scuola media, i diplomi di abilitazione riconosciuti validi o conseguiti in sessione di esame di abilitazione all'insegnamento indette non oltre il 30 gennaio 1969, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e della legge 13 marzo 1958, n. 226, per le classi di esame relative alle preesistenti scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale per le discipline o gruppi di discipline i cui ruoli siano dichiarati corrispondenti a quelli della scuola media dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, e successive modificazioni. Conservano, altresi', validita' ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre per l'educazione musicale i diplomi di abilitazione per, musica e canto corale riconosciuti validi o conseguiti in sessioni di esami di abilitazione indette entro il 30 gennaio 1969, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440)).
Art. 6
Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento per le classi di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, riportate nel seguente prospetto, i quali non figurano compresi nella tabella B annessa al presente decreto, conservano la loro validita' ai fini dell'ammissione alle classi di esame di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, secondo la corrispondenza stabilita nel prospetto medesimo, purche' i titoli di studio siano stati gia' conseguiti o vengano conseguiti entro i primi due anni accademici o scolastici successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Classi di esami di cui Classi di esami di cui alla alla tabella C del D.P.R. tabella B del presente decreto. 29 aprile 1957, n. 972 Classe I: Sottoclasse b| >............................ I Sottoclasse c| Classe V .................................. II (sottoclasse a) Classe VI ................................. II (sottoclasse b) Classe VII ................................ II (sottoclasse c) Classe VIII ............................... II (sottoclasse d) Classe XIII | >............................. III Classe XIV | Classe XLIX ............................... IV Classe LIII ............................... V (sottoclasse b) Classe LIV ................................ VI
Art. 7
Nelle prime due sessioni di esami di abilitazione all'insegnamento indette in attuazione del presente decreto e' consentita l'ammissione alla classe 111 della annessa tabella B per l'abilitazione all'insegnamento della matematica e delle osservazioni ed elementi di scienze naturali, a coloro che siano in possesso della laurea in medicina veterinaria ((o di uno dei titoli di cui alla classe XII della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972)) , o che conseguiranno tale titolo di studio entro i primi due anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente decreto.
SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla
Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1967
Atti del Governo,
registro n. 209, foglio n. 3. - VILLA
Tabelle
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