DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1308

Type DPR
Publication 1966-12-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 28 maggio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Bologna.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1967

Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 31. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di scienze politiche-art. 1

Rep. n. 1036. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione con la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze politiche. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1966 (millenovecentosessantasei), oggi 28 (ventotto) del mese di maggio, alle ore 16,15 28 maggio 1966 in comune e citta' di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'Universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto della Universita' predetta in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1948, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pag. 448, volume V della raccolta; Alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori: Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna ed ivi domiciliato, impiegato; Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi domiciliato, impiegato; si sono personalmente costituiti i signori: Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, e per la carica domiciliato a Bologna, in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di rettore-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna e quindi di suo legale rappresentante, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', nell'adunanza del 30 aprile 1966, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera A); Stagni prof. ing. Ernesto, nato il 21 luglio 1914 a Bologna ed ivi domiciliato, docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna, e quindi di legale rappresentante della medesima, per dare esecuzione alle delibere della Giunta camerale in data 2 agosto 1965 e 18 aprile 1966, che si allegano in copia conforme al presente atto sotto le lettere B) e C); comparenti tutti della cui identita' personale, io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede; Premesso che con convenzione 3 agosto 1964, rep. n. 857, stipulata fra il Consorzio interprovinciale universitario e l'Universita' degli studi di Bologna venne istituita presso quest'ultima la Facolta' di scienze politiche, mediante il finanziamento assicurato dal Consorzio stesso di cinque posti di professore di ruolo, cinque posti di assistente di ruolo e, per la parte residua del contributo versato da tale Ente, di incarichi di insegnamento, spese di funzionamento e varie; che la predetta convenzione e' stata approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1965, n. 165, e che la Facolta' di scienze politiche ha pertanto iniziato il suo funzionamento con l'anno accademico 1964-65; che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna, con deliberazione della sua Giunta in data 2 agosto 1963 - allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera B) ed approvata dal Ministero dell'industria e commercio con lettera 11 dicembre 1965, n. 233550, che pure in copia si allega al presente atto sotto la lettera D) - ha accolto la richiesta dell'Universita' degli studi di Bologna di provvedere al finanziamento di un ulteriore posto di ruolo di professore presso la predetta Facolta'; che il Comitato tecnico della Facolta' di scienze politiche e il Senato accademico dell'Universita', con deliberazioni rispettivamente in data 21 aprile 1966 e 28 aprile 1966, allegate in copia conforme al presente atto rispettivamente sotto le lettere E) e F), hanno espresso parere favorevole alla Istituzione di un altro posto di ruolo di professore in aggiunta a quelli gia' istituiti presso la Facolta' di scienze politiche; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' - con deliberazione in data 30 aprile 1966, allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera A) - ha pure a sua volta espresso parere favorevole alla predetta istituzione, approvandone la relativa convenzione; che la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna, con deliberazione in data 18 aprile 1966, approvata dal Ministero dell'industria e del commercio con lettera in data 25 maggio 1966, numero 256467, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera G), ha approvato la convenzione in parola; che, come pure richiamato nelle predette delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Universita', allo scopo di non pregiudicare il concretamento degli accordi e degli impegni formali come sopra gia' assunti dall'Ente che finanzia il posto di ruolo in parola, non si e' ritenuto dover prevedere nella presente convenzione il costo medio del posto di professore in L. 5.000.000 (oltre al 20% per trattamento di quiescenza e previdenza) - come comunicato dal Ministero della pubblica istruzione con lettera 22 aprile 1966, n. 2028 - in considerazione anche della norma gia' prevista nella convenzione stessa, che estende l'impegno del finanziamento a tutti gli eventuali aumenti del costo stesso; mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto, le parti tutte come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Bologna e' istituito - con il decreto del Capo dello Stato, che approva e rende esecutiva la presente convenzione, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - un posto di ruolo di professore, in aggiunta ai posti gia' assegnati alla Facolta' stessa.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di scienze politiche-art. 2

Art. 2. La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna si impegna ed obbliga a versare annualmente alla Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme: a) L. 4.700.000 (quattromilionisettecentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 940.000 (novecentoquarantamila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di scienze politiche-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Ente finanziatore si impegna ed obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2. Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Ente finanziatore predetto si impegna ed obbliga altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nella stessa lettera b) dell'art. 2. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di scienze politiche-art. 4

Art. 4. I contributi di cui ai presenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dall'Ente finanziatore all'Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di scienze politiche-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione. L'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' - con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita' - a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di scienze politiche-art. 6

Art. 6. Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione rimanga per qualsiasi ragione scoperto, il Consiglio della Facolta' di scienze politiche puo' determinare la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia di insegnamento della Facolta' stessa.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di scienze politiche-art. 7

Art. 7. La presente convenzione ha la durata di anni venti decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di cui all'art. 1, e si intende tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta - mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di scienze politiche-art. 8

Art. 8. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora venga disdetta ai sensi dell'art. 7; b) qualora vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso e il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'Ente finanziatore per il mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di scienze politiche-art. 9

Art. 9. La presente convenzione e' esente da tassa di, registro - ai sensi dell'[art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3269~art94) - perche' fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'[art. 45 della legge in data 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ai sensi dell'[art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251~art1), e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla volonta' loro e degli Enti che rispettivamente rappresentano, e lo sottoscrivono nello forma di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti per conto dell'Universita' degli studi di Bologna. Il presente atto consta di fogli n. 3 (tre) di carta bollata, scritti su facciate n. 8 e gran parte della nona. f.to Felice BATTAGLIA; f.to Ernesto STAGNI; f.to Giovanni RICCI, teste; f.to Adriano FIORE, teste; f.to dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante. Registrato a Bologna il 1 giugno 1966, Atti pubblici numero 1400. Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.