DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1310
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Modena in data 1 luglio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica ortopedica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 32. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica ortopedica-art. 1
Repertorio n. 324 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica ortopedica REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasei, il giorno primo del mese di luglio, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi, dinnanzi a me dott. proc. Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 3 febbraio 1961, n. 25, ed alla presenza dei testimoni noti ed idonei: dott. Pasqualina Salvaterra Mazzaracchio, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937), e domiciliata in Modena alla via G. M. Barbieri, n. 2, funzionario dell'Universita' di Modena e dott. Alberto Lambertini, nato a Milano il dodici ottobre millenovecentoventi (12 ottobre 1920), e domiciliato in Modena, alla via Verdi, 126, funzionario della Universita' di Modena, entrambi cittadini italiani: si sono costituiti: da una parte l'Universita' degli studi di Modena, nella persona del prof. Giuseppe Galli, nato a Rovato (Brescia) il ventun giugno milleottocentonovantadue (21 giugno 1892) il quale interviene al presente atto nella qualita' di rettore magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Modena, presso la quale e' domiciliato, a tanto autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo in data 28 aprile 1966, il cui verbale, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera A) e dall'altra la Societa' per azione "Bracco Industria Chimica", specialita' medicinali e prodotti chimico farmaceutici, capitale sociale interamente versato di L. 1.200.000.000, corrente in Milano, alla via E. Folli, n. 50, nella persona del cavaliere del lavoro dottor Fulvio Bracco, nato a Neresine (Pola) il quindici novembre millenovecentonove (15 novembre 1909), e domiciliato in Milano, alla via Cappuccini n. 11, il quale interviene nella qualita' e con i poteri di presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore delegato e direttore generale della Societa' stessa, qualita' e poteri attestati dal certificato rilasciato dal Tribunale di Milano, addi' 15 giugno 1966, con il n. 15893 che si allega sotto la lettera B). I comparenti della cui identita' personale lo ufficiale rogante sono personalmente certo; Premesso che l'art. 41 dello statuto dell'Universita' degli studi di Modena comprende fra gli altri l'insegnamento di "Clinica ortopedica" il quale, a norma del vigente ordinamento didattico, e' complementare per gli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia; che la S. p. A., con lettera del 25 gennaio 1966, si e' dichiarata disposta a stipulare con l'Universita' stessa una convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo da assegnare al predetto insegnamento di "Clinica ortopedica", fornendo i mezzi finanziari occorrenti; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Modena, ha espresso, nella seduta dell'8 marzo 1966, il cui verbale per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera C), parere favorevole; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa, nella citata seduta del 28 aprile 1966, il cui verbale per estratto autentico e' gia' allegato al presente atto sotto la lettera A), ha deliberato di accettare la proposta di convenzione della S.p.A. "Bracco Industria Chimica"; mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La Societa' per Azioni "Bracco Industria Chimica" affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena venga attuato l'insegnamento di Clinica ortopedica" si impegna a versare alla Universita' medesima, i seguenti contributi, da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo, a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lett. a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano, eventualmente, spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nelle ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica ortopedica-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Universita' degli studi di Modena, in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica ortopedica-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la S. p. A. "Bracco Industria Chimica" si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza o providenza a favore di professori universitari, la predetta Societa' si impegna altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lett. b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica ortopedica-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Modena, per L'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Clinica ortopedica". L'Universita' medesima, versera', altresi', annualmente, allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, lett. b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica ortopedica-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Clinica ortopedica e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica ortopedica-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica ortopedica-art. 7
Art. 7. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Modena, sara' registrata in esenzione di tasse di registro, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io ufficiale vagante ho ricevuto il presente atto del quale e degli allegati, presenti i testimoni, ho dato lettura alle parti che, nel dichiararlo interamente conforme alla loro volonta', lo sottoscrivono unitamente ai testi ed a me. Scritto da persona di mia fiducia su dodici fogli dei quali occupa facciate undici per intero e la presente fin qui. f.to prof. Giuseppe GALLI; f.to Fulvio BRACCO; f.to Pasqualina SALVATERRA MAZZARACCHIO, teste; f.to Alberto LAMBERTINI, teste; f.to Alberto FANTAZZINI, ufficiale rogante. (L.S.) Registrato a Modena il 5 luglio 1966, n. 1160 atti Pub. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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