DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. 1314
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di scienze politiche e' aggiunto quello di: Istituto di lingue straniere.
Art. 28 , relativo al corso di laurea in Scienze politiche, l'ultimo comma, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Occorre, inoltre, aver frequentato tre corsi di esercitazioni.
Ognuno dei detti corsi deve essere seguito, rispettivamente, in uno dei seguenti Istituti della Facolta';
1) Istituto di studi economici finanziari e statistici;
2) Istituto di studi giuridici;
3) Istituto di studi stopici".
Art: 66. - All'elenco degli insegnanti complementari del corso di l'aurea in Materie letterarie e' aggiunto.
quello di: "Storia del teatro e dello spettacolo".
Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di: "Storia del teatro e dello spettacolo".
Art. 190. - All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo, e' modificato nel senso che l'insegnamento di: "Diritto attico" cambia denominazione in quello di "Diritti greci".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1967 Atti del Governo, registro, n. 209, foglio n. 33. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 27. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di scienze politiche e' aggiunto quello di: Istituto di lingue straniere. Art. 28, relativo al corso di laurea in Scienze politiche, l'ultimo comma, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Occorre, inoltre, aver frequentato tre corsi di esercitazioni. Ognuno dei detti corsi deve essere seguito, rispettivamente, in uno dei seguenti Istituti della Facolta'; 1) Istituto di studi economici finanziari e statistici; 2) Istituto di studi giuridici; 3) Istituto di studi stopici". Art: 66. - All'elenco degli insegnanti complementari del corso di l'aurea in Materie letterarie e' aggiunto. quello di: "Storia del teatro e dello spettacolo". Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di: "Storia del teatro e dello spettacolo". Art. 190. - All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo, e' modificato nel senso che l'insegnamento di: "Diritto attico" cambia denominazione in quello di "Diritti greci".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1967
Atti del Governo, registro, n. 209, foglio n. 33. - VILLA
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