DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. 1315

Type DPR
Publication 1966-12-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'istituto universitario di Magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 7 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio, superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di Magistero "Ma SS Assunta", di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 1 e' abrogato e sostituito dal seguente: "E' istituito in Roma l'Istituto universitario di Magistero "Maria SS. Assunta", il quale ha lo scopo di conferire alle religiose e alle appartenenti ad associazioni religiose, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alle Facolta' di magistero, le lauree e il diploma, di cui ai numeri 11, 12, 13 e 14 della tabella F delle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario (regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652) e precisamente: Laurea in materie letterarie; Laurea in pedagogia; Laurea in lingue e letterature straniere; Diploma di abilitazione alla vigilanza, nelle scuole elementari". L'art. 36 e' abrogato e sostituito dal seguente: "All'Istituto universitario di magistero "Maria SS. Assunta" possono iscriversi soltanto le religiose e le appartenenti ad associazioni religiose. La domanda di ammissione all'esame di concorso deve essere accompagnata, per le prime, da una lettera di richiesta della superiora, che attesti in pari, tempo lo stato religioso della richiedente; e per le seconde, da un documento che attesti l'appartenenza ad una associazione religiosa, rilasciato dai dirigenti responsabili della Associazione stessa".

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Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1967

Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 34. - VILLA

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