DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1966, n. 1317

Type DPR
Publication 1966-04-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 - con particolare riferimento all'ultimo comma dell'art. 2 - concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

I concorsi per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici si svolgono per esami e sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in corrispondenza al numero dei posti assegnati a ciascun Museo e Orto botanico, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 2

Per l'ammissione alla carriera direttiva dei conservatori dei Musei delle scienze e' prescritto il possesso di un diploma di laurea rilasciato da una delle seguenti Facolta': Scienze matematiche, fisiche e naturali; Chimica industriale; Ingegneria; Medicina e chirurgia; Medicina veterinaria; Agraria, Scienze forestali; Lettere e filosofia; Magistero. Per l'ammissione alla carriera direttiva dei curatori degli Orti botanici e' prescritto il possesso del diploma di laurea in Scienze naturali e in Scienze biologiche o in Scienze agrarie o in Scienze forestali. Per ogni posto di ruolo di conservatore il Ministro per la pubblica istruzione determina, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore e tenuto conto delle specifiche esigenze del Museo quali risultano da apposita motivata proposta del direttore, quali fra le lauree di cui al precedente primo comma, siano valide per l'ammissione al relativo concorso.

Art. 3

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione alla carriera dei conservatori dei Musei delle scienze e di curatori degli Orti botanici sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte: a) da tre docenti di cui almeno due di ruolo scelti tra gli insegnanti delle materie pertinenti ai Musei interessati, per i concorsi ai posti di conservatore e tra i titolari di cattedre di botanica per i concorsi ai posti di curatore; b) dal direttore dell'Istituto cui il Museo o l'Orto sono annessi o dal preside della Facolta' qualora il Museo o l'Orto non siano annessi ad un Istituto; c) da un impiegato di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione. La presidenza della Commissione spetta al commissario di cui alla lettera b); qualora, peraltro, questi non sia professore di ruolo la presidenza e' assunta dal professore di ruolo piu' anziano. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe. Non possono far parte della Commissione membri che sono tra loro o con alcuni dei candidati parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 4

Le prove di esame dei concorsi di cui agli articoli precedenti, consistono: a) in tre prove scritte vertenti su temi a carattere teorico o pratico delle discipline che interessano il Museo o i Musei cui appartengono i posti messi a concorso per gli aspiranti alla carriera di conservatore, mentre verteranno su terni di botanica generale e sistematica e di fisiologia vegetale per gli aspiranti alla carriera di curatore; b) in una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato. Il candidato e' tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Art. 5

Gli esami di merito distinto per la promozione a conservatore e curatore di la classe vengono annualmente indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione entro il 30 giugno per un'aliquota di posti pari al 50% dei conservatori e dei curatori che, al 1 luglio successivo, compiono almeno sette anni di anzianita' nella qualifica di conservatore o di curatore di 2ª classe. Il concorso puo' essere indetto anche quando il personale che si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma risulti di numero inferiore a quattro ma non a due. Per i conservatori gli esami constano di quattro prove scritte vertenti su temi delle discipline che interessano il Museo o i Musei cui appartengono i posti messi a concorso e di una prova orale sulle discipline che hanno formato oggetto di prova scritta. Per i curatori gli esami constano di quattro prove scritte vertenti rispettivamente su temi di botanica generale, botanica sistematica, fisiologia vegetale, e patologia vegetale, e di una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte. Le prove di esame di cui sopra devono avere carattere prevalentemente pratico e debbono essere dirette ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione dei problemi connessi all'attivita' che essi svolgono. Per quanto riguarda le votazioni relative alle prove di cui sopra si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 165, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Le Commissioni giudicatrici sono costituite secondo quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 6

Per le modalita' di espletamento dei concorsi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento di esecuzione.

SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1967

Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 48. - VILLA

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