DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1966, n. 1328
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma in data 24 novembre 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 64. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica odontoiatrica-art. 1
Repertorio n. 408 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica odontoiatrica L'anno millenovecentosessantasei, questo giorno ventiquattro del mese di novembre, in una sala del Palazzo universitario, posto in Parma, in via dell'Universita' al civico n. 12, dinanzi a me dott. Gian Paolo Usberti, nato a Parma il 20 aprile 1926, consigliere in ruolo dell'Universita' degli studi di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 12 gennaio 1961, n. 23, registro XXX e alla presenza dei signori: dott. Franco Quarantelli, nato a Noceto (Parma) il 28 dicembre 1935 e il sig. Ugo Anghinetti, nato a Cortile San Martino (Parma) il 9 marzo 1912; testimoni idonei ai termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti i signori: prof. Gian Carlo Venturini, nato a Parma il 22 gennaio 1911, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Parma a cio' autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 5 maggio 1965, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A), e sig. Sergio Passera, nato a Parma il 15 ottobre 1925, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma in conformita' alla deliberazione, in data 23 maggio 1966 approvata dal Consiglio provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in data 13 settembre 1966 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera B), e in esecuzione alla deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Parma, a modifica della precedente, in data 29 settembre 1966, approvata dal Consiglio provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in data 22 novembre 1966 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera E), ed assistito dal direttore amministrativo dell'Ente dott. Pier Luigi Dall'Aglio, nato a Parma a il 15 novembre 1908, premesso Che l'art. 47 dello statuto dell'Universita' degli studi di Parma comprende fra gli altri l'insegnamento di Clinica odontoiatrica il quale, a norma del vigente ordinamento didattico, e' obbligatorio per gli studenti della Facolta' di medicina e chirurgia; Che a conclusione di precedenti intese, gli Ospedali riuniti di Parma, con la sopra citata deliberazione, hanno deliberato di fornire i mezzi finanziari occorrenti per la Istituzione, presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma, di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di Clinica odontoiatrica; Che la Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione con le rispettive deliberazioni in data 9 aprile 1965, 20 settembre 1965, e 5 maggio 1965, che si allegano al presente atto perche' ne facciano parte integrante sotto le lettere C, D e A, gia' citate hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare con grato anima l'offerta degli Ospedali riuniti di Parma;mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parto integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue Art. 1. Gli Ospedali riuniti (Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza di 1ª classe) affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma venga attuato l'insegnamento di Clinica odontoiatrica, si impegnano a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, contro l'impegno che il titolare di detto posto assuma gratuitamente la direzione dell'Istituto di odontoiatria degli Ospedali riuniti; a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo. di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (lire unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica odontoiatrica-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Parma in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica odontoiatrica-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, gli Ospedali riuniti si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli Ospedali riuniti si impegnano, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica odontoiatrica-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Parma per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Clinica odontoiatrica. L'Universita' di Parma versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica odontoiatrica-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) dalla decorrenza dalla nomina del primo titolare della cattedra di Clinica odontoiatrica e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica odontoiatrica-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3; d) se venga a cessare, per qualsiasi causa, la direzione gratuita dell'Istituto di odontoiatria degli Ospedali riuniti di Parma, ad opera del titolare della cattedra di Clinica odontoiatrica. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senza altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica odontoiatrica-art. 7
Art. 7. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' degli studi di Parma, sara' registrata in esenzione da tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), e viene redatta in unico esemplare. Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione e istituira' il posto di ruolo. A richiesta degli interessati io sottoscritto ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia su fogli n. tre di carta bollata in complessive pagine n. otto e' stato firmato dai signori comparenti, dai testimoni e da me sottoscritto, previa integrale lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti stessi, i quali, da me interpellati, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volonta'. Firmato: Gian Carlo Venturini - Sergio Passera - Pier Luigi Dall'Aglio - Franco Quarantelli - Ugo Anghinetti - Gian Paolo Usberti. Registrato all'Ufficio registro atti civili e successioni di Parma il 25 novembre 1966 al n. 294, vol. 21-71 Me, mod. I (Atti pubblici). - Il direttore: dott. Nestore De Michele. Visto, d'ordine, del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica Istruzione GUI
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