DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1966, n. 1329
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 18 novembre 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Patologia ostetrica e ginecologica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 7.- VILLA
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina e chirurgia di Torino-art. 1
Repertorio n. 497 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di patologia ostetrica e ginecologica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasei, addi' diciotto del mese di novembre in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me, dott. Adolfo Lelli, direttore di sezione nell'Universita' degli studi di Torino e funzionario delegato, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'Amministrazione universitaria in conformita' del disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria, 11, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dell'Universita' stessa dott. Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris n. 16, a quest'atto autorizzato, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 7 marzo 1966 (che si allega - sub/A); Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il giorno 24 luglio 1906 e residente in Torino, corso Lecce, 57, nella sua qualita' di sindaco della citta' di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del 20 dicembre 1965 e del 21 giugno 1966, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente in data 1 febbraio 1966 e 2 agosto 1966 (che si allegano sub/B' e B2; Borgogno Elio, nato a Torino il giorno 29 agosto 1934 e residente in Moncalieri, via Ferrero da Campione, 19-bis nella sua qualita' di assessore anziano della provincia di Torino assistito dal dott. Reineri Piercostanzo, nato a Torino il giorno 24 luglio 1934 e residente in Torino, corso Francia, 287 segretario capo sezione dell'Amministrazione provinciale di Torino a questo atto autorizzato con deliberazioni del Consiglio provinciale di Torino in data 11 ottobre 1965, e della Giunta provinciale di Torino in data 30 giugno 1966, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 28 luglio 1966 (che si allegano sub/C' e C2), Nesi dott. Mario, nato a Bologna il giorno 16 giugno 1925 e residente in Ivrea, strada Torino, 9, nella sua qualita' di vice presidente della Cassa di risparmio di Torino assistito dal dottor Carlo Zurletti, nato a Bernezzo (Cuneo) il giorno 9 novembre 1905 e residente in Torino, corso Re Umberto, 65, condirettore generale Casse di risparmio - Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 6 luglio 1966 (che si allega sub/D); sig. Mario Prelz Oltramonti, nato a Trieste il 20 giugno 1920 e residente a Torino, via Assarotti n. 1 nella sua qualita' di amministratore delegato delle Officine Canavesane SA. "O.C.S.A." (Societa' indicata semplicemente nel seguito dell'atto come "Officine Canavesane") a quest'atto autorizzato con deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 14 marzo 1966 e 21 giugno 1966 (copia autentica notaio Melchiorre Olivero rispettivamente in data 25 marzo 1966 - rep. 5303 e 27 giugno 1966 - Rep. 6656) (che si allegano sub/E' e E2). I suddetti comparenti, della cui identita' personale sono certo, dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni sopra indicate, dalla cui lettura espressamente mi dispensano, e rinunciando di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale premettono quanto segue: 1) che presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino esiste l'insegnamento complementare di patologia ostetrica e ginecologica; 2) che a detto insegnamento viene provveduto da alcuni anni mediante conferimento di apposito incarico: 3) che la costituzione della cattedra di ruolo per l'insegnamento della patologia ostetrica e ginecologica presso l'Universita' degli studi di Torino, riveste particolare importanza per tutto il Piemonte, per una migliore distribuzione didattica della disciplina ostetrica e ginecologica, affinche' una volta laureato il medico, anche generico, possa espletare quelle mansioni di ostetricia individuale e sociale atto a rendere piu' efficace la sua opera sia in via preventiva, che di pronto soccorso nell'ambito della maternita'; 4) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino, con deliberazioni rispettivamente del 25 novembre 1965, 22 dicembre 1965 e 7 marzo 1966 hanno esaminata ed approvata, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della Patologia ostetrica e ginecologica; 5) che la citta' di Torino con deliberazioni in data 20 dicembre 1965, e 21 giugno 1966, la provincia di Torino con deliberazioni in data 11 ottobre 1965 e 30 giugno 1966, la Cassa di risparmio di Torino con deliberazioni in data 2 marzo 1966 e 6 luglio 1966, e le Officine Canavesane con deliberazioni in data 14 marzo 1966 e 21 giugno 1966 hanno assunto l'impegno di concorrere al finanziamento del posto di professore di ruolo per l'insegnamento della Patologia ostetrica e ginecologica, con la seguente ripartizione tra di loro del relativo, carico finanziario: Citta' di Torino: 11/40; Provincia di Torino: 11/40; Cassa di risparmio di Torino: 11/40; Officine Canavesane: 7/40; 6) che la citta' di Torino con deliberazione del 20 dicembre 1965, sopra indicata, ha dato atto che, qualora partecipino alla convenzione di cui sopra, mediante un proprio contributo annuo, altre istituzioni torinesi, tale contributo dovra' essere conteggiato in parti uguali a sollievo delle quote rispettivamente a carico degli Enti promotori, di cui al precedente punto 5); 7) che la provincia di Torino ha altresi' richiesto che venga annualmente intitolato alla Provincia stessa uno studio scientifico specificatamente rivolto ad illustrare problemi connessi con le materie di indagine della disciplina cui e' riservato il posto di professore di ruolo, e che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino nell'adunanza del giorno 9 novembre 1966 ha aderito a tale richiesta; 8) che, con successiva lettera a firma del Presidente della Giunta provinciale di Torino in data 8 novembre 1966, e' stato chiarito che la richiesta di cui al precedente punto 7) non e' intesa come condizione alla stipulazione da parte della provincia di Torino, del presente atto, bensi' come invito all'Universita' degli studi di Torino a riconoscere il contributo della Provincia stessa all'incremento degli studi universitari mediante l'intitolazione annuale di un lavoro scientifico relativo alla disciplina cui si riferisce la cattedra oggetto della presente convenzione (che di allega sub/F e di cui, per dispensa delle parti non viene data lettura). Premesso quanto sopra che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto i suddetti comparenti convengono e stipulano quanto segue. Art. 1. Gli enti: citta' di Torino, provincia di Torino, Cassa di risparmio di Torino, e Officine Canavesane, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di "Patologia ostetrica e ginecologica" si impegnano a versare nelle rispettive quote di: Citta' di Torino 11/40; Provincia di Torino 11/40; Cassa di risparmio di Torino 11/40; Officine Canavesane 7/40. All'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina e chirurgia di Torino-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1) debbono essere versati all'Universita' degli studi di Torino in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina e chirurgia di Torino-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la citta' di Torino, la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino e le Officine Canavesane si obbligano ad elevare ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari gli Enti precitati si impegnano altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina e chirurgia di Torino-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Torino per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di patologia ostetrica e ginecologica. L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1 comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina e chirurgia di Torino-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di patologia ostetrica e ginecologica e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina e chirurgia di Torino-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina e chirurgia di Torino-art. 7
Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di professore di ruolo di Patologia ostetrica e ginecologica.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso medicina e chirurgia di Torino-art. 8
Art. 8. Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Torino sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) e dell'[art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-09;380~art1). E' richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo su n. 11 facciate intere e parte della 12 fogli di n. 3 di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano ed, in conferma, meco le sottoscrivono in calce, firmando anche a margine i fogli non contenenti le firme finali. F.to in originale: Mario ALLARA Giuseppe GROSSO Nerio NESI Carlo ZURLETTI Mario PRELZ OLTRAMONTI Elio BORGOGNO Piercostanzo REINERI Ivo MATTUCCI Adolfo LOLLI, ufficiale rogante. Registrato a Torino il 19 novembre 1966, al n. 2570, vol. 39. Atti pubblici amministrativi. (Firma illeggibile). Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.