DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1966, n. 1340
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 53 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente l'emanazione delle norme per l'esecuzione della legge stessa; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro e' allegato al presente decreto.
SARAGAT MORO - NATALI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 72. - VILLA
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 1
Regolamento per la esecuzione della legge 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi Art. 1. (Ordini di introito e bollette di pagamento) Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 20) della legge sono riscosse dai ricevitori della Dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall'autorita' marittima. Gli ordini di introito devono essere staccati da un bollettario a matrice del modello stabilito, numerato e firmato al sommo di ciascuna pagina a cura della Capitaneria di porto competente. Di qualunque tassa o diritto pagati il ricevitore doganale rilascia ricevuta mediante bolletta di pagamento staccata da apposito registro a matrice. L'ordine di introito, dopo il rilascio della bolletta di pagamento, viene allegato alla matrice di questo. La bolletta di pagamento viene presentata alla Capitaneria competente, che dopo averla registrata nel modo di cui al successivo art. 4, la restituisce all'interessato.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 2
Art. 2. (Contenuto dell'ordine di introito) L'ordine di introito deve indicare la persona dalla quale e' dovuta la tassa, l'oggetto e l'ammontare di essa, il periodo di validita', il giorno della decorrenza, l'articolo della legge e tutti gli altri dati necessari per ben determinare la tassa. Esso e' sottoscritto dal funzionario all'uopo designato. L'ordine di introito puo' comprendere piu' tasse purche' dovute dallo stesso soggetto.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 3
Art. 3. (Contenuto della bolletta di pagamento) La bolletta di pagamento deve indicare l'Ufficio che ha ordinato il pagamento, il numero e la data dell'ordine di introito, l'inizio del periodo di validita' della tassa, l'importo in cifre e lettere riscosso e tutti gli altri dati contenuti in detto ordine.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 4
Art. 4. (Registrazione delle tasse pagate) In ogni Ufficio di porto e' tenuto un registro dimostrativo delle singole esazioni ordinate e compiute, conforme al modello prescritto dal Ministero della marina mercantile. In questo registro si devono trascrivere giornalmente gli ordini di introito, la specie e l'ammontare delle tasse e le altre indicazioni in esso accennate, nonche' il numero e la data della relativa bolletta. Tale registrazione deve essere annotata sulla bolletta.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 5
Art. 5. (Controllo bimestrale delle esazioni effettuate) Alla fine di ogni bimestre gli Uffici di porto devono provvedere al confronto delle matrici dei propri bollettari con quelle delle bollette della Dogana e dei risultati del riscontro e' fatta annotazione tanto sui registri dell'Ufficio di porto tanto su quelli della Dogana. Le annotazioni effettuate devono essere reciprocamente firmate dai funzionari che hanno eseguito il riscontro.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 6
Art. 6. (Responsabilita' connesse all'accertamento ed alla riscossione delle tasse - Prescrizioni e rimborso) I funzionari di porto designati ai sensi del precedente art. 2 sono responsabili della esatta imposizione delle tasse; quelli di dogana della esatta riscossione. L'azione dello Stato per ottenere il pagamento dei tributi, stabiliti dalla legge, e l'azione del contribuente per la restituzione di quanto indebitamente corrisposto sono regolate dalle norme contenute nella [legge 25 settembre 1940, n. 1424](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424).
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 7
Art. 7. (Mancato pagamento delle tasse e degli altri diritti dovuti) Alla nave non possono essere rilasciate le spedizioni se non siano state presentate, registrate ai sensi dell'art. 4, le bollette di pagamento delle tasse e degli altri diritti marittimi dovuti.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 8
Art. 8. (Documentazione per l'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 2 della legge) Per ottenere la riduzione della tassa stabilita dal primo e secondo comma dell'art. 2 della legge il comandante della nave deve presentare all'autorita' marittima un certificato della Dogana che indichi il numero delle tonnellate di merci sbarcate od imbarcate. Affinche' la Dogana possa disporre gli opportuni accertamenti per l'emissione del certificato suddetto, il comandante della nave prima di iniziare le operazioni di commercio che devono formare oggetto del certificato, e' tenuto a darne avviso per iscritto alla Dogana.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 9
Art. 9. (Documentazione per l'applicazione del terzo comma dell'art. 2) Il comandante di una nave che intenda avvalersi della facolta' di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge deve presentare all'autorita' marittima una dichiarazione attestante il numero dei passeggeri imbarcati e sbarcati, corredata da un elenco degli stessi. L'autorita' marittima puo', nei modi che riterra' piu' opportuni, accertare la' esattezza della dichiarazione del comandante.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 10
Art. 10. (Documentazione relativa al tonnellaggio della nave) Il tonnellaggio netto della nave nazionale in base al quale viene pagata la tassa e' quello indicato nell'atto di nazionalita' o dal passavanti provvisorio o nella licenza della nave stessa.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 11
Art. 11. (Variazioni nel tonnellaggio netto della nave) Se durante il periodo di validita' della tassa di ancoraggio, aumenta o diminuisce il tonnellaggio netto per nuovi lavori fatti alla nave o per nuova misurazione, deve essere pagata la differenza o puo' essere domandato il rimborso, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 3 della legge, in ragione delle tonnellate aumentate o diminuite a datare dal giorno della ristazzatura e per il tempo rimanente fino alla scadenza della tassa.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 12
Art. 12. (Tonnellaggio delle navi stazzate all'estero) Il tonnellaggio netto delle navi stazzate all'estero e' desunto dalle carte di bordo purche' il metodo di stazzatura adottato sia, ai sensi delle norme vigenti, riconosciuto equivalente a quello in vigore nello Stato. In caso di non equivalenza, salvo che non sia diversamente previsto da accordi internazionali, il tonnellaggio netto sara' determinato in base alle norme vigenti nello Stato sulla stazzatura delle navi.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 13
Art. 13. (Rimorchio occasionale) I benefici di cui all'art. 7 della legge non si estendono alle navi che esercitano il rimorchio in via occasionale.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 14
Art. 14. (Computo del periodo di validita' della tassa di ancoraggio) Nel determinare il periodo di validita' della tassa di ancoraggio i giorni si calcolano da una mezzanotte all'altra e nel computo si comprende il giorno dell'approdo.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 15
Art. 15. (Pagamento e decorrenza della tassa d'ancoraggio annuale) Qualora la nave abbia chiesto l'abbonamento annuale alla tassa di ancoraggio e sia scaduto il termine previsto dall'art. 8 della legge, la nave, pagata la tassa mensile, ha facolta' di chiedere che l'abbonamento decorra dal giorno successivo alla scadenza mensile stessa o da quello in cui riprendono le operazioni commerciali.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 16
Art. 16. (Diritto sostitutivo per navi in crociera turistica) Per ottenere il beneficio di cui all'art. 5 della legge il comandante della nave deve dichiarare per iscritto alla autorita' marittima che la nave trovasi in crociera turistica. L'autorita' marittima, qualora ritenga di dover effettuare accertamenti sulla veridicita' della dichiarazione suddetta, puo' richiedere a garanzia il deposito della differenza fra l'ammontare del diritto dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge e quello di cui al sopracitato art. 5. Il deposito, appena comprovata la veridicita' della dichiarazione, viene restituito secondo le norme del [regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-06;391). Qualora il diritto di cui all'art. 5 della legge non sia stato pagato per tutti i passeggeri, il comandante della nave e' tenuto a presentare all'autorita' marittima un elenco dei passeggeri per i quali il diritto viene versato. Detto elenco, vistato dall'autorita' marittima, e' riconsegnato al comandante della nave.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 17
Art. 17. (Mutamenti nella proprieta' della nave) La tassa di ancoraggio e' pagata per conto della nave ed e' valida anche nel caso che la nave cambi di proprieta'. La validita', anche nel caso di cambio della bandiera, permane salvo che trattisi di cambio di bandiera nazionale o equiparata con bandiera non equiparata.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 18
Art. 18. (Annotazioni della proroga) Il periodo della proroga della tassa di ancoraggio nei casi di cui all'art. 10 della legge viene annotato dalla autorita' marittima sulla bolletta di pagamento della tassa stessa o in separata certificazione.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 19
Art. 19. (Trasbordo di merci o di passeggeri) La tassa di ancoraggio e' dovuta anche nel caso di trasbordo di merci o passeggeri da una nave all'altra.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 20
Art. 20. (Sopratassa di ancoraggio) In relazione a quanto stabilito dagli articoli 17, 18 e 19 della legge, l'ammontare della sopratassa si determina in misura proporzionale al rimanente periodo di validita' della tassa di ancoraggio. Durante il periodo di validita' della tassa di ancoraggio in abbonamento annuale, l'ammontare della sopratassa puo' essere corrisposto anche per piu' periodi di 30 giorni salvo, per l'ultimo mese di validita', il disposto del comma precedente.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 21
Art. 21. (Decorrenza della validita' della sopratassa di ancoraggio) Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 18 della legge, il comandante della nave deve dar prova dell'inizio dell'imbarco delle merci in coperta mediante certificato della Dogana alla quale deve, prima dell'imbarco, dare avviso per iscritto. Qualora non venga data la prova suddetta, la sopratassa decorre dalla data di inizio delle operazioni di carico generale. Ove la validita' della sopratassa venga a scadere durante le operazioni commerciali, la nuova sopratassa decorre dal giorno successivo alla scadenza della validita' della sopratassa anteriore.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 22
Art. 22. (La tassa ridotta) Per l'applicazione del primo e secondo comma dell'art. 2 della legge la stazza netta delle navi aventi merci in coperta si determina aggiungendo alla stazza netta ordinaria di cui all'art. 1 della legge stessa quella corrispondente al volume occupato dalle merci in coperta.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 23
Art. 23. (Supplemento di sopratassa) Qualora lo spazio occupato dalle merci in coperta sia superiore a quello in base al quale e' stata liquidata la sopratassa il comandante della nave e' tenuto a farne denuncia all'autorita' marittima, la quale, peraltro, ha facolta' di verificare, in ogni caso, la corrispondenza fra la sopratassa pagata e lo spazio effettivamente occupato. Ove sussista una maggiore occupazione e' dovuto il pagamento di un supplemento della sopratassa in ragione delle tonnellate di stazza effettivamente occupate da merci in coperta. L'ammontare del supplemento e' determinato con i criteri di cui all'art. 20 del presente regolamento. Qualora il comandante abbia omesso di fare la denuncia di cui al primo comma del presente articolo il supplemento e' liquidato in relazione alla decorrenza della sopratassa.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 24
Art. 24. (Esenzione dalla sopratassa) Ai fini della esenzione di cui all'art. 20 della legge, il comandante della nave e' tenuto a comunicare tempestivamente alla autorita' marittima, lo spazio occupato dalle merci in coperta e quello vuoto in corrispondenza nella stiva. E' in facolta' dell'autorita' marittima, in caso di contestazione, di fare eseguire da un perito stazzatore, la misurazione degli spazi suddetti, previo deposito da parte del comandante della nave della somma all'uopo occorrente. Tale deposito gli sara' restituito ove l'accertamento tecnico si risolvesse in suo favore.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 25
Art. 25. (Merci disistivate e collocate in coperta) La nave proveniente dall'estero, che approda ad un porto dello Stato, vi scarica una parte del carico e poi prosegue per altri porti dello Stato per continuare le sue operazioni di sbarco, non e' soggetta in questi successivi approdi al pagamento della sopratassa di ancoraggio per le merci che avesse in coperta, a condizione che: dimostri, per mezzo di un certificato dell'autorita' marittima del primo porto di approdo dello Stato, che all'arrivo cola' le merci suddette erano nelle stive; la nave abbia nelle stive uno spazio vuoto sufficiente per contenerle. E' applicabile in questo caso la disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 26
Art. 26. (Trasporto di bestiame) L'esenzione di cui alla lettera e) dell'art. 20 della legge non si applica alle navi attrezzate per il trasporto del bestiame e che siano adibite esclusivamente al trasporto di esso.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 27
Art. 27. (Tassa supplementare di ancoraggio) La tassa supplementare di cui all'art. 24 della legge e' valevole soltanto per il porto nel quale e' stata pagata.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 28
Art. 28. (Navi in crociera turistica nei porti di Genova, Venezia e Napoli) Alle navi in crociera turistica che, nei porti di Genova, Venezia e Napoli, si avvalgono della facolta' di cui all'art. 25 della legge, l'autorita' marittima puo' richiedere il deposito della differenza tra l'ammontare della tassa di cui all'art. 23 della legge e quello della tassa di cui al citato art. 25.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 29
Art. 29. (Merci estratte dai depositi e punti franchi) Sono considerate come merci provenienti dall'estero per via di mare e soggette alla tassa di cui all'art. 27 della legge le merci estratte per importazione definitiva o temporanea dai depositi e punti franchi situati in localita' costiere.
Regolamento esecuzione L. 9 febbraio 1963 n. 82 sulle tasse e sui diritti marittimi-art. 30
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