DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1966, n. 1347
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1964, n. 1236, con il quale e' stato istituito un corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 20 ottobre 1966, tra l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature di Venezia e l'Amministrazione provinciale di Venezia per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario suddetto.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico, delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una delle lingue e letterature orientali per il corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero venga meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, ai contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale, sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 85. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di lingue di Venezia-art. 1
Repertorio n. 46. Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per un isegnamento di lingua e letteratura orientale del corso di laurea in Lingue e letterature orientali presso la Facolta' di lingue e letterature straniere dello Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasei il giorno 20 del mese di ottobre in Venezia, in una sala al quarto piano del palazzo Corner e precisamente nell'ufficio del Presidente della Provincia, innanzi a me dott. Guido Monaco, nato a Cosenza il 13 febbraio 1908, direttore amministrativo dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, delegato con decreto rettorale in data 18 aprile 1955 a redigere e ricevere gli atti e i contratti in forma pubblico-amministrativa per conto e nell'interesse del suddetto Istituto, a termini dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza continua dei signori: dott. Guido Zattera, nato il 17 agosto 1906 a Padova, residente a Venezia, impiegato; dott. Angelo Taroni, nato il 15 febbraio 1912 a Milano, residente a Venezia, impiegato; testi riconosciuti idonei a sensi di legge e a me personalmente noti, sono comparsi: il gr. uff. rag. Alberto Bagagiolo, nato a Venezia il 19 settembre 1907, presidente dell'Amministrazione della provincia di Venezia, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio provinciale in data 19 settembre 1966, n, 2954 di prot. - G.P.A. n. 3134/23993 Div. 2a del 29 settembre 1966 (allegato A); il cav. di gr. cr. prof. Italo Siciliano, nato a Campo. Calabro (Reggio Calabria) il 27 luglio 1895, rettore magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, autorizzato alla stipulazione della presente, convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1961 (allegato B). Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica n. 1236 del 22 maggio 1964 e' stato istituito presso la Facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia il corso di laurea in Lingue e letterature orientali; che il Consiglio della provincia di Venezia, nell'intento di potenziare l'Istituto universitario veneziano ha deliberato di fornire per un ventennio i fondi necessari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale (allegato A); che il Consiglio della Facolta' di lingue e letterature straniere, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia hanno deliberato di approvare, entro i limiti delle rispettive competenze, la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Istituto medesimo alla stipulazione della presente convenzione (allegati C, D, B); tutto cio' premesso i predetti comparenti, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione avuta dagli enti che rispettivamente rappresentano convenzione e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso l'istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia e' istituito in aggiunta ai posti di ruolo assegnati al corso di laurea in Lingue e letterature orientali della Facolta' di lingue e letterature straniere, a norma dell'art. 63, comma secondo, e art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale. L'Amministrazione della provincia di Venezia per il finanziamento di detto posto di professore di ruolo riservato ad un insegnamento di lingua e letteratura orientale si impegna a versare all'istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia i seguenti contributi: a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (lire unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di lingue di Venezia-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia in unica soluzione al. l'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di lingue di Venezia-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione della provincia di Venezia si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza di previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione della provincia di Venezia si impegna altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 29% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di lingue di Venezia-art. 4
Art. 4. L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue letterature straniere di Venezia: per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli; e' tenuto a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di cui all'art. 1. L'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di lingue di Venezia-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di sui all'art. 1 e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di lingue di Venezia-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di lingue di Venezia-art. 7
Art. 7. La presente convenzione sostituisce quella stipulata il 20 novembre 1961.
Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di lingue di Venezia-art. 8
Art. 8. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, sara' registrata in esenzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che lo dichiarano conforme alla volonta' dei rispettivi Enti rappresentati e lo sottoscrivono assieme ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' delle parti. L'atto consta di due fogli scritti su facciate sette e dodici righe dell'ottava. gr. uff. rag. Alberto BAGAGIOLO, Presidente dell'Amministrazione della provincia di Venezia cav. gr. cr. prof. Italo SICILIANO, Rettore Istituto universitario di economia e commercio "di lingue e letterature straniere di Venezia dott. Guido ZATTERA, teste dott. Angelo TARONI, testa dott. Guido MONACO, ufficiale rogante. Registrato a Venezia, Atti pubblici a successioni, addi' 21 ottobre 1966, n. 4050, vol. 7. Esatte lire - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.