DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. 1348
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122, con il quale e' stato riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e ne e' stato approvato il relativo statuto;
Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, recante il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 492, con il quale e' stato approvato il nuovo statuto del predetto Ente;
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al sopra citato testo unico;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ente nazionale in data 28 maggio 1965;
Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 12 dello statuto dell'Ente medesimo;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e' modificato come segue:
Art. 12. - "La Giunta esecutiva e' composta:
1) dal presidente dell'Ente nazionale;
2) da otto membri eletti dal Consiglio nel suo seno.
I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 novembre 1966
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 4. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122, con il quale e' stato riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e ne e' stato approvato il relativo statuto; Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, recante il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 492, con il quale e' stato approvato il nuovo statuto del predetto Ente; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al sopra citato testo unico; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ente nazionale in data 28 maggio 1965; Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 12 dello statuto dell'Ente medesimo; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: L'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e' modificato come segue: Art. 12. - "La Giunta esecutiva e' composta: 1) dal presidente dell'Ente nazionale; 2) da otto membri eletti dal Consiglio nel suo seno. I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati".
SARAGAT COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 4. - VILLA
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