DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. 1369

Type DPR
Publication 1966-08-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 175 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 21 agosto 1950, n. 698;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, con il quale e' stato istituito in Roma l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato per sordomuti;

Considerato lo sviluppo assunto dal predetto Istituto;

Riconosciuta la necessita' di modificare l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996;

Ritenuto altresi' che occorre adeguare la tabella organica dell'Istituto predetto alla mutata situazione didattica e organizzativa e di conseguenza rivalutare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica succitato;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente: "Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare fra i sordomuti personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dell'artigianato". Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per: Saldatore al cannello ed elettrico (biennale); Aggiustatore meccanico (triennale); Meccanico tornitore (triennale); Meccanico fresatore (triennale). 2) Scuola professionale per l'industria grafica con sezioni per: Tipocompositore (triennale); Tipoimpressore (triennale); Fotografo grafico (triennale); Foto incisore (triennale); Legatore di libri (triennale). 3) Scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per: Elettricista installatore in b.t. (triennale).

Art. 2

A decorrere dal 1 ottobre 1966 la tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, sopracitata, viene sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 3

Dalla stessa data il contributo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto professionale per la industria e l'artigianato per sordomuti di Roma di cui all'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica e' elevato da L. 53.700.000 a L. 213.000.000.

Art. 4

La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1966 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 132. - GRECO

Tabella

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti di Roma N. 1 Elettricista (triennale); N. 1 Tipocompositore (triennale); N. 1 Saldatore al cannello ed elettrico (biennale); N. 1 Legatore (triennale); N. 1 Aggiustatore meccanico (triennale); N. 1 Tipoimpressore (triennale); N. 1 Meccanico tornitore (triennale); N. 1 Fotoincisore (triennale); N. 1 Meccanico fresatore (triennale); N. 1 Fotografo grafico (triennale); per complessive classi N. 29. Numero Qualifica dei posti Personale di ruolo 1. Preside senza insegnamento (cat. 1°).................. 1 2. Cattedre d'insegnamento (Ruolo A)..................... 16 3. Insegnanti tecnico-pratici............................ 16 4. Segretario economo.................................... 1 5. Applicati............................................. 3 6. Aiutanti tecnici...................................... 1 7. Magazzinieri.......................................... 1 8. Personale di servizio................................. 6 Personale incaricato 9. Incarichi d'insegnamento n. 13 per complessive 238 ore settimanali 10. Insegnanti tecnico-pratici (1)....................... 16 (1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti tecnici. N. B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI Il Ministro per il tesoro COLOMBO

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