DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1966, n. 1382
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti Accordi cinematografici: Scambi di Note tra l'Italia e la Francia effettuati a Parigi il 13 maggio-30 giugno 1958, il 6-26 agosto 1959, il 16-17 dicembre 1959, il 29 marzo-2 agosto 1960, il 16 giugno 1961, recanti modifiche ad alcune clausole dell'Accordo di coproduzione cinematografica dell'8 novembre 1957; Accordo cinematografico tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 ottobre 1961 e Scambio di Note effettuato a Parigi il 20 ottobre-20 dicembre 1961; Accordo cinematografico tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 28 ottobre 1961 e Scambio di Note effettuato a Bruxelles il 5 febbraio 1962; Scambi di Note tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania effettuati a Bad Godesberg-Bonn il 18 novembre 1960-5 gennaio 1961 e l'8 gennaio-15 febbraio 1962 recanti modifiche al Protocollo cinematografico del 18 ottobre 1955; Protocollo tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania relativo alle relazioni economiche nel campo della cinematografia, concluso a Bonn il 1 giugno 1962; Scambio di Note tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania per la modifica del Protocollo cinematografico del 1 giugno 1962, effettuato a Bad Godesberg-Bonn il 13 novembre-4 dicembre 1963; Nota italiana del 2 dicembre 1964 relativa alla proroga del Protocollo cinematografico del 1 giugno 1962.
SARAGAT MORO - FANFANI - TOLLOY - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 159. - GRECO
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico Scambio di Note tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania per la modifica al Protocollo cinematografico del 18 ottobre 1955. (Bad Godesberg-Bonn, 18 novembre 1960-5 gennaio 1961) 15700 NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Auswaertiges Amt ed ha l'onore di comunicare che per regolare le relazioni fra i due Paesi in materia cinematografica il Governo italiano propone la proroga dei Protocolli in vigore sino al 31 agosto 1960 con le modifiche e condizioni qui appresso indicate: a) La validita' del Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia, del 18 ottobre 1955, con le varianti di cui al Protocollo addizionale del 29 settembre 1958-24 dicembre 1958, prorogata dal 31 agosto 1959 fino al 31 dicembre 1959, con scambio di note del 13 novembre 1959, e dal 31 dicembre 1959 al 31 agosto 1960, con scambio di note 25 gennaio 1960, e' ulteriormente prorogata dal 31 agosto 1960 al 31 dicembre 1961. Il numero dei film di cui al contingente previsto nel Protocollo del 16 ottobre 1955 viene elevato da ambo le parti a 40 film all'anno e per l'ultimo quadrimestre del 1961 a 14 film per parte; b) Per quanto riguarda le coproduzioni, tenuto conto della prossima scadenza della legge italiana 22 dicembre 1959, n. 1097, in materia cinematografica, le autorizzazioni previste dagli articoli X e XII del Protocollo addizionale del 29 settembre 1958-24 dicembre 1958 potranno essere concesse a condizione che il film di coproduzione sia proiettato al pubblico in Italia prima del 31 dicembre 1960; c) Le clausole dei suindicati Protocolli con la variante di cui al seguente comma e) si applicano, oltre che per il periodo 31 agosto 1960-31 dicembre 1960, anche per il periodo 31 dicembre 1960-31 dicembre 1961 a condizione che le legislazioni italiana e germanica permettano di considerare come film nazionali in ciascuno dei due Paesi i film realizzati in coproduzione conformemente alle clausole di reciprocita' dei Protocolli stessi; d) Tutti i film realizzati in coproduzione nei quali questa qualita' sara' stata riconosciuta dalle Autorita' italiane a titolo provvisorio e sotto la condizione prevista al comma c) saranno ammessi definitivamente al beneficio della coproduzione, dopo che tale condizione si sia verificata; e) All'articolo XII del Protocollo del 18 ottobre 1955 comma 6), la parola "controtipo" viene sostituita con "negatif, positif (intermediaire de travail)". Se il Governo della Repubblica Federale Tedesca potesse essere d'accordo su quanto precede, l'Ambasciata d'Italia propone che questa Nota e la Nota di risposta dell'Auswaertiges Amt vengano considerate come con ferma formale dell'intesa raggiunta tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca. L'Ambasciata d'Italia si vale dell'occasione per rinnovare all'Auswaertiges Amt i sensi della sua piu' alta considerazione. Bad Godesberg, 18 novembre 1960 All'Auswaertiges Amt - BONN VERBALNOTE Parte di provvedimento in formato grafico Scambio di Note tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania per la modifica al Protocollo cinematografico del 18 ottobre 1955. (Bad Godesberg-Bonn, 8 gennaio-15 febbraio 1962) N. 407 NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Auswaertiges Amt ed ha l'onore di comunicare che, per regolare le relazioni fra i due Paesi in materia cinematografica, il Governo italiano propone la proroga dei Protocolli in vigore sino al 31 dicembre 1961 con le modifiche e condizioni qui appresso indicate: a) La validita' del Protocollo relativo alle relazioni italo-germaniche nel campo della cinematografia del 18 ottobre 1955, con le varianti di cui ai successivi Protocolli addizionali, e' ulteriormente prorogata di tre mesi e precisamente dal 31 dicembre 1961 al 31 marzo 1962. Il numero dei film di cui al contingente previsto nel Protocollo del 18 ottobre 1955 viene fissato da ambedue le parti a 50 film l'anno e a 12 film per parte per il primo trimestre del 1962. b) Per quanto riguarda le coproduzioni, le clausole dei predetti Protocolli, con la variante di cui al seguente paragrafo d), si applicano al periodo 31 dicembre 1961-31 marzo 1962, a condizione che le legislazioni italiana e germanica permettano di considerare come film nazionali in ciascuno dei due Paesi i film realizzati in coproduzione conformemente alle clausole di reciprocita' dei Protocolli stessi. c) Tutti i film realizzati in coproduzione ed ai quali questa qualita' sara' riconosciuta dalle Autorita' italiane a titolo provvisorio o alla condizione prevista al paragrafo b) saranno ammessi definitivamente al beneficio della coproduzione, dopo che tale condizione si sia verificata. d) All'Articolo XII del Protocollo del 18 ottobre 1955, paragrafo 6), la parola "controtipo" resta sostituita con "negatif, positif (intermediaire de travail)". Se il Governo della Repubblica Federale Tedesca e' d'accordo su quanto precede, la presente Nota e la Nota di risposta dell'Auswaertiges Amt sono da considerare come un'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca. L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare all'Auswaertiges Amt i sensi della sua piu' alta considerazione. Bad Godesberg, 8 gennaio 1962 All'Auswaerdiges Amt - BONN VERBALNOTE Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. I
Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia I Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Federale di Germania, allo scopo di proseguire ed approfondire, nell'interesse comune, i rapporti di collaborazione economica tra le cinematografie dei due Paesi, gia' sviluppati con i Protocolli fino ad ora in vigore, hanno convenuto quanto segue: Articolo I L'importazione e lo sfruttamento di film in edizione originale, con o senza sottotitoli, non sono sottoposti dalle Parti contraenti ad alcuna limitazione.
Protocollo-art. II
Articolo II Per i film a soggetto che debbono essere sfruttati in versione doppiata viene stabilito il seguente regolamento: a) nella Repubblica Federale di Germania, per ogni anno solare, saranno concesse autorizzazioni, per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua tedesca, di sessanta film italiani; b) nella Repubblica italiana, per ogni anno solare, saranno concesse autorizzazioni, per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua italiana, di sessanta film germanici; c) in caso di esaurimento delle possibilita' di importazione stabilite ai punti a) e b), la Commissione mista prevista dall'articolo XVIII decidera' su un aumento delle importazioni. Sara' tenuta presente come base della decisione la situazione della produzione e del mercato dei due Paesi. La Commissione mista si riunira' al momento in cui due terzi delle autorizzazioni all'importazione di cui alle lettere a) e b) risultino coperti da autorizzazioni, e non piu' tardi di sei mesi dopo l'inizio di ciascun anno.
Protocollo-art. III
Articolo III L'importazione e lo sfruttamento di film a carattere culturale, documentario, scolastico, didattico e cosi' pure di film per l'infanzia e pubblicitari non sono sottoposti dalle due parti ad alcuna limitazione.
Protocollo-art. IV
Articolo IV Per i film di cui all'articolo II, vale quanto segue: a) i film devono essere oggetto di un contratto con una o piu' case di noleggio italiane, o, rispettivamente, germaniche, secondo la legislazione dei due Paesi; b) i film non devono, in linea di massima, essere stati presentati in prima visione mondiale anteriormente a trentasei mesi prima dell'inizio dell'anno in corso. Eccezioni possono essere consentite di comune accordo tra le Parti per i film di speciale valore artistico; c) le Autorita' germaniche concederanno le autorizzazioni all'importazione ed allo sfruttamento nella Repubblica Federale di Germania dei film italiani, previa presentazione di un certificato rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo, che ne attesti la nazionalita' italiana, specificando la data della prima visione mondiale e che ne autorizzi l'esportazione. Il certificato deve essere completato da una dichiarazione che il film e' stato ammesso alla programmazione obbligatoria in Italia; d) le Autorita' italiane concederanno le autorizzazioni allo sfruttamento nella Repubblica italiana dei film germanici previa presentazione di un certificato rilasciato dalla Export-Union der deutschen Filmindustrie e. V. che attesti la origine germanica dei film e ne specifichi la data della prima visione mondiale.
Protocollo-art. V
Articolo V I film di cui agli articoli I e III debbono essere accompagnati soltanto dal certificato di nazionalita' o di origine rilasciato dagli uffici competenti dei due Paesi.
Protocollo-art. VI
Articolo VI Gli Uffici competenti dei due Paesi concederanno le autorizzazioni di sfruttamento in versione doppiata dei film dei due Paesi, soltanto previa esibizione di un nulla osta rilasciato rispettivamente dalle Autorita' di cui all'articolo IV, lettere c) e d). La validita' di questo certificato e' di quattro mesi e potra' essere prorogata di comune accordo.
Protocollo-art. VII
Articolo VII L'inclusione di film destinati allo sfruttamento in versione doppiata nel contingente di cui all'articolo II avviene secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande, corredate di tutti i documenti, e presentate alle Autorita' competenti del Paese importatore.
Protocollo-art. VIII
Articolo VIII 1) Lo scambio di pellicole impressionate e relative colonne sonore, per la produzione di attualita' cinematografiche, come pure la reciproca fornitura di attualita' cinematografiche di origine italiana o germanica, non sono sottoposte dalle due Parti ad alcuna limitazione. 2) Per l'importazione nella Repubblica Federale di Germania di attualita' cinematografiche italiane il certificato di origine sara' rilasciato da una Camera di Commercio italiana in Italia; per l'importazione nella Repubblica italiana di quelle germaniche, tale certificato sara' rilasciato dalla Export-Union der deutschen Film-industrie e.V.
Protocollo-art. IX
Articolo IX I crediti derivanti dalla cessione e dallo sfruttamento dei film importati nel quadro del presente Protocollo saranno trasferiti. Il trasferimento degli importi dovuti in base ai contratti stipulati tra gli interessati avverra' in conformita' delle norme in vigore fra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento stesso viene effettuato.
Protocollo-art. X
Articolo X I film realizzati in coproduzione, sia di lungometraggio che di cortometraggio, saranno riconosciuti come film nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che, durante la validita' del presente Protocollo, potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede. Lo sfruttamento di questi film nei due Paesi sara' autorizzato, pertanto, senza alcuna restrizione.
Protocollo-art. XI
Articolo XI I film di coproduzione dovranno essere equilibrati in relazione alla compartecipazione dei coproduttori alle seguenti condizioni: a) la partecipazione finanziaria del coproduttore di ogni Paese, in linea di massima, deve essere equivalente. Nel caso che venga accordata una partecipazione minoritaria, questa deve ammontare almeno al trenta per cento; b) la partecipazione degli elementi artistici, tecnici e del restante personale, nonche' l'impiego dei mezzi tecnici dei due Paesi, in particolar modo dei teatri di posa, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e di doppiaggio che verranno utilizzati per la realizzazione delle coproduzioni, dovranno nel loro insieme essere, per quanto possibile, di eguale entita' fra le Parti; c) le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite esclusivamente nei due Paesi, salvo eccezioni richieste dal contenuto del film. Il regista dovra' appartenere normalmente ad uno dei due Paesi e verra' coadiuvato ogni volta da un aiuto regista dell'altro Paese. Gli Uffici competenti dei due Paesi potranno, di comune accordo, consentire la partecipazione in un film di un artista e di un regista di un terzo Paese, purche' di fama internazionale. d) nei film di particolare impegno artistico e tecnico, i cui costi di produzione non sono inferiori a 1,64 milioni di DM, la partecipazione minoritaria potra' essere ridotta fino al 20%. Per tali film potranno essere concesse deroghe ai precedenti paragrafi b) e c); e) la Commissione mista di cui all'articolo XVIII del presente Protocollo dovra', in occasione delle sue riunioni, stabilire se in linea di massima esiste un equilibrio nella partecipazione delle due parti in conformita' delle clausole precedenti. Qualora nell'insieme delle coproduzioni effettuate e in corso di attuazione non risultasse tale equilibrio, la Commissione mista proporra' le misure necessarie per assicurare, nel futuro, un equilibrio globale; f) tutti i film di coproduzione dovranno avere, nei titoli di testa e nel materiale pubblicitario, l'indicazione che trattasi di un film di coproduzione italo-germanica.
Protocollo-art. XII
Articolo XII 1) Le coproduzioni di cui all'articolo XI dovranno essere preventivamente autorizzate dalle due Autorita' competenti: nella Repubblica italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, nella Repubblica Federale di Germania dal Bundesamt fuer gewerbliche Wirtschaft. Queste, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente. 2) Qualora si verifichi uno squilibrio di due unita' fra i film maggioritari di uno dei due Paesi ed i film maggioritari dell'altro Paese, verranno riconosciuti soltanto film la cui ammissione possa attenuare tale squilibrio o almeno lasciarlo inalterato. 3) La ripartizione dei proventi nei due Paesi deve di massima corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al costo di produzione. La ripartizione avviene conformemente ai relativi accordi privati nel quadro delle vigenti disposizioni valutarie dei due Paesi. Il trasferimento dei proventi nell'altro Paese sara' sempre possibile in dipendenza dei contratti approvati dalle competenti autorita'. I proventi realizzati in terzi Paesi saranno di massima ripartiti tra i coproduttori in proporzione delle quote rispettive e trasferiti direttamente in ciascuno dei due Paesi coproduttori. Nei casi in cui cio' risultasse impossibile, i proventi saranno trasferiti tramite il Paese del venditore, che ritrasferira' la quota di spettanza dell'altro Paese coproduttore. L'eventuale ripartizione dei mercati puo' anch'essa far parte di accordi privati, da sottoporre all'approvazione delle autorita' competenti dei due Paesi. 4) Nel caso dell'esportazione dei film in un Paese in cui l'importazione dei film delle Parti contraenti sia contingentata, l'esportazione, di regola, sara' imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore il cui apporto finanziario sia preponderante nella produzione del film. Qualora il contingente fosse applicato verso uno solo dei due Paesi, il film sara' considerato di nazionalita' del Paese verso il quale non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza nella produzione dell'apporto di uno o dell'altro Paese. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi e' equivalente saranno imputati al contingente del Paese che ha le maggiori possibilita' di sfruttamento nel Paese di acquisto. 5) Lo sviluppo del negativo e la stampa della copia campione, qualora tecnicamente possibili, saranno eseguiti nel Paese in cui il film e' stato realizzato. Le copie necessarie allo sfruttamento dei film nei due Paesi coproduttori, dovranno, salvo eccezioni giustificate, essere stampate nel Paese corrispondente alla stessa versione del film. 6) Di ogni film di coproduzione dovranno essere approntati due negativi oppure un negativo e un "negatif, positif (intermediaire de travail)". Ognuno dei coproduttori avra' la proprieta' di un negativo o di un "negatif, positif (intermediaire de travail)".
Protocollo-art. XIII
Articolo XIII Le parti contraenti favoriranno la realizzazione di film di coproduzione di valore internazionale fra produttori della Repubblica italiana e della Repubblica Federale di Germania e di quei Paesi con i quali esse sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le norme che regolano la concessione del benestare per queste coproduzioni saranno stabilite caso per caso.
Protocollo-art. XIV
Articolo XIV Saranno favorevolmente esaminate le domande per la concessione di permessi di entrata e soggiorno del personale artistico e tecnico che dovra' collaborare a questi film. Tutte le facilitazioni possibili saranno concesse per l'importazione e l'esportazione del materiale e dei mezzi tecnici necessari alla produzione ed allo sfruttamento dei film di coproduzione.
Protocollo-art. XV
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