DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1966, n. 1394

Type DPR
Publication 1966-10-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto l'art. 23 della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1963, n. 1759, concernente gli orari e programmi d'insegnamento per gli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1963 sono riordinati gli Istituti tecnici agrari autonomi: Bagnoregio; Bologna; Caltagirone; Caltanissetta; Cerignola; Cividale del Friuli; Codogno; Cortona-Capezzine; Cosenza; Cremona; Eboli; Fabriano; Finale Emilia; Grosseto; Larino; Lavello; Locorotondo; Lonigo; Massafra; Matera; Messina-San Placido Calonero'; Novara; Ostuni; Palmi; Piedimonte d'Alife; Pisticci; San Severo; Scemi; Sciacca; Vercelli. Dalla stessa data sono riordinati, altresi', gli Istituti tecnici agrari parzialmente autonomi di: Alanno; Alba; Ascoli Piceno; Avellino; Brescia; Cagliari; Catania; Catanzaro; Cesena; Conegliano; Imola; Marsala; Padova; Pesaro; Roma; Sassari; Todi; Voghera.

Art. 2

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascun Istituto, nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. La spesa, derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul cap. 288 per l'esercizio finanziario 1963-64 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

SARAGAT GUI - COLOMBO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1967

Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 125. - GRECO

Tabelle

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