LEGGE 17 maggio 1866, n. 2907
Art. 1
È vietato d'or innanzi di pubblicare per mezzo della stampa o di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, notizie o polemiche relative ai movimenti delle armi nazionali, salva la riproduzione delle notizie che siano ufficialmente comunicate o pubblicate dal Governo.
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