LEGGE 17 maggio 1866, n. 2933
Art. 1
Spetta ai Consigli Comunali di stabilire le fiere ed i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione. La rispettiva deliberazione sarà trasmessa al Prefetto perchè ne ordini la pubblicazione nei Comuni limitrofi. In caso di opposizione da parte dei medesimi, deciderà la Deputazione Provinciale. Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al Consiglio Provinciale che pronuncierà inappellabilmente. Il termine per opporsi alla deliberazione dei Consigli Comunali è di trenta giorni dal dì della pubblicazione, spirato il quale, la deliberazione rimane esecutiva.
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