LEGGE 12 giugno 1866, n. 2967

Type Legge
Publication 1866-06-12
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da Regolamenti speciali, che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle Provincie, sono deliberati dà Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

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