LEGGE 12 giugno 1866, n. 2967
Art. 1
La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da Regolamenti speciali, che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle Provincie, sono deliberati dà Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.
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