LEGGE 28 giugno 1866, n. 2987
Art. 1
La Legge del 30 aprile 1866, n° 2865, per l'esercizio provvisorio del Bilancio è prorogata fino a tutto dicembre; e sono prorogate fino al termine della guerra le Leggi del 1° e 17 maggio 1866, ni 2872 e 2907.
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