LEGGE 28 giugno 1866, n. 3008

Type Legge
Publication 1866-06-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S.M. VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato: In virtù dell'autorità a Noi delegata, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Agli articoli 834 e 835 del Codice di Procedura penale sono sostituiti i seguenti: Art. 834. Ogni condannato ad una pena criminale, importante l'interdizione di cui negli articoli 19, 25, 30 del Codice penale, che avrà scontata la sua pena, o che avrà ottenuto Decreto Reale d'indulto, di commutazione o di condono per grazia, potrà essere riabilitato. Potrà pure essere riabilitato il condannato alla sola interdizione dai pubblici uffizi. Art. 835. La domanda di riabilitazione non potrà essere fatta dai condannati ai lavori forzati a tempo, alla reclusione ed alla relegazione se non cinque anni dopo che avranno scontata la loro pena, e dai condannati alla sola interdizione dai pubblici uffizi, se non dopo cinque anni, a contare dal giorno in cui la condanna sarà divenuta irrevocabile. Nel caso di commutazione, la domanda di riabilitazione non potrà essere fatta se non cinque anni dopo scontata la nuova pena; e nel caso di condono, cinque anni dopo l'annotazione del decreto di grazia, o la declaratoria d'ammissione al godimento dell'indulto. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dat. a Firenze addì 28 giugno 1866. EUGENIO DI SAVOJA Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti. Borgatti.

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