Art. 1
Gli individui che, a tenore della Legge del 20 marzo 1854, hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano essi inscritti di leva, o già militari, possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma che viene in occasione di ogni leva fissata per Decreto Reale. In tempo di guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i Corpi dell'Esercito o presso i soli mobilizzati, secondo la natura della guerra.