LEGGE 29 dicembre 1866, n. 3430
Art. 1
Sino a tutto marzo 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le Leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle che furono sancite solo per l'anno 1866, farà entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da Leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.
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