DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1967, n. 6

Type DPR
Publication 1967-01-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 12 dicembre 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Farmacologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1967

Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 2. - VILLA

Convenzione istituzione cattedra Farmacologia universita' Milano- art. 1

Repertorio n. 330 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Milano e la Societa' "Dott. L. Zambeletti S.p.A." per l'istituzione di una cattedra di Farmacologia presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' degli studi di Milano. L'anno millenovecentosessantasei e questo giorno dodici del mese di dicembre in Milano, nella sala del Consiglio dell'Istituto di fisica dell'Universita' degli studi, in via Celoria, 16, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1 luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori: dott. Leonilde Magri Bellagente, funzionario; rag. Benvenuto Liso, funzionario; testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti: da una parte Il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, domiciliato agli effetti del presente atto in Milano, via Festa del Perdono, 7, magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Milano, quale legale rappresentante della medesima Universita' e per essa stipulante; dall'altra il dott. Leopoldo Zambeletti, nato a Velate (Varese) il 24 ottobre 1913, delegato della Societa' "Dott. L. Zambeletti S.p.A.", debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Societa' "Dott. L. Zambeletti S.p.A." stessa alla firma del presente atto con deliberazione del 5 dicembre 1966; Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in Scienze biologiche, comprende tra gli insegnamenti complementari quello di Farmacologia; che l'insegnamento della Farmacologia costituisce elemento di grande importanza nella preparazione scientifica degli studenti; che la Societa' "Dott. L. Zambeletti S.p.A.", allo scopo di favorire gli studi nel campo delle scienze farmacologiche, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di Farmacologia, presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; che il Consiglio della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnarsi alla cattedra di Farmacologia presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; Tutto cio' premesso tra la Societa' "Dott. L. Zambeletti S.p.A.", rappresentata come sopra e l'Universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. Giovanni Polvani si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. La Societa' "Dott. L. Zambeletti S.p.A." affinche' presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di Farmacologia si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli artt. 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione cattedra Farmacologia universita' Milano- art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione cattedra Farmacologia universita' Milano- art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Societa' "Dott. L. Zambeletti S.p.A." si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Societa' "Dott. L. Zambeletti S.p.A." si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione cattedra Farmacologia universita' Milano- art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Farmacologia. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1 comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 comma secondo.

Convenzione istituzione cattedra Farmacologia universita' Milano- art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Farmacologia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione cattedra Farmacologia universita' Milano- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione istituzione cattedra Farmacologia universita' Milano- art. 7

Art. 7. Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano, e' esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante. Prof. Giovanni POLVANI; Dott. Leopoldo ZAMBELETTI; Dott. Leonilde MAGRI BELLAGENTE, teste; Benvenuto Liso, teste; Dott. Mario Luzi. Registrato a Milano il 12 dicembre 1966 al n. 5866-71 /ME - Volume 16 - Gratis. Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.