DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Type DPR
Publication 1967-01-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 586, concernente la proroga della delega predetta;

Udita la Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica Istruzione, per il commercio con l'estero, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

(Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri)

L'Amministrazione degli affari esteri attende ai rapporti dell'Italia con gli altri Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali, ai negoziati relativi alla stipulazione di trattati e convenzioni, alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale, allo sviluppo delle attivita' nazionali all'estero ((, alla promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero)). In relazione a tali fini, l'Amministrazione degli affari esteri, avuto riguardo alle esigenze della politica internazionale, provvede altresi' al coordinamento, ferme le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle singole Amministrazioni, di attivita' delle altre Amministrazioni statali e degli Enti pubblici, suscettibili di avere riflessi internazionali.

Art. 2

(((Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri) 1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero))

PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TITOLO I. Amministrazione centrale CAPO I ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 GIUGNO 2002, N.157))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))

CAPO II NORME PARTICOLARI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 16

(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale)

La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri. Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ((...)), ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero. ((Il presente comma non si applica al direttore generale competente per gli affari amministrativi e il patrimonio e al capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71)). Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69. Le funzioni di capo del servizio competente per gli affari giuridici e quelle di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari esteri. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 19 MAGGIO 2010, N. 95. Le funzioni di vice direttore generale, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata. Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione. Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211. Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione. Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211. Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 GIUGNO 2002, N.157))

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))

Art. 23

(Finanziamento per studi e per pubblicazioni)

Ai fini dell'attivita' di ricerca e di studio e programmazione nonche' della preparazione e pubblicazione di studi e documenti, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare esperti e richiedere la collaborazione di universita', enti e istituti specializzati. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, il Ministro, oltre a conferire incarichi di studio ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, puo' disporre, previe intese con il Ministero del tesoro, la stipulazione di convenzioni con enti o singoli esperti estranei all'Amministrazione. Le spese per l'attivita' di cui ai commi precedenti, quelle di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 14 e, in relazione a quanto precede, le spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di pubblicazioni, nonche' quelle per gli acquisti di materiale e di pubblicazioni per l'archivio storico-diplomatico, per la biblioteca del Ministero e per le biblioteche degli uffici all'estero gravano su apposito capitolo di bilancio, il cui stanziamento viene ripartito dal Ministro tra le predette attivita'.

Art. 23-bis

(Enti internazionalistici)

1.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti ((pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati)), impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita' di trattamento. I relativi bandi individuano modalita' per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attivita' di cui al primo periodo.

2.I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorita' tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto e' acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che e' reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3.La legge 28 dicembre 1982, n. 948, e' abrogata.

4.Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Art. 23-ter

(( (Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) ))

((

1.Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facolta' di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

2.Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere altresi' concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parita' di trattamento.

3.Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e con le modalita' ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente alle Camere sulle iniziative avviate in attuazione del presente articolo.

4.La legge 6 febbraio 1992, n. 180, e' abrogata.

5.

Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992))

Art. 24

((IL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 MAGGIO 1999, N. 267))

CAPO III ORGANI COLLEGIALI

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))

Art. 27

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))

Art. 28

(Comitato degli italiani all'estero)

Ai fini della migliore conoscenza dei problemi che interessano le collettivita' italiane all'estero e della predisposizione dell'azione per tutelarle ed assisterle, l'Amministrazione degli affari esteri sara' assistita dal Comitato consultivo degli italiani all'estero, composto di quaranta membri, di cui trenta appartenenti alle predette collettivita' e dieci alle Amministrazioni dello Stato. La nomina del Comitato e' fatta ogni cinque anni con decreto del Ministro per gli affari esteri, che lo convoca almeno una volta all'anno, sottoponendogli le questioni connesse al raggiungimento dei fini per i quali e' istituito. La presidenza del Comitato spetta al Ministro o ad un Sottosegretario a cio' delegato. Le funzioni di segreteria sono espletate a cura della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Le spese relative al funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, gravano su apposito capitolo di bilancio del Ministero. (3) ((14))

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 DICEMBRE 2007, N.258))

TITOLO II ((Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed istituti italiani di cultura; istituti scolastici ed educativi all'estero)) CAPO I NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Art. 30

(Classificazione, istituzione e soppressione)

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