DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. 18

Type DPR
Publication 1967-01-05
Ultimo aggiornamento 2026-02-19
State In force
Source Normattiva
articles 298
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La Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla. La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La Commissione procede altresi', entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennita' di servizio. La Commissione, nominata con decreto del Ministro, e' composta del Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro. ((7a)) La Commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale. Per ciascun membro della Commissione puo' essere nominato un sostituto. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione generale del personale e dell'amministrazione.

Art. 173

(Aumenti per situazioni di famiglia)

1.In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero e' attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento di un ottavo della sua indennita' di servizio qualora il coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione. (52)

2.L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

3.All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennita' di servizio all'estero commisurata a un ottavo dell'indennita' di servizio che nello stesso Paese e' prevista per il posto di primo segretario o di console. (52)

4.Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute o perche' affidati all' altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all' estero. E' fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato ((all' 8 per cento)). E' infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato al 5 per cento.

5.La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, che potra' essere modificato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (21)

Art. 174

(Indennita' di servizio all'estero e indennita' personale - Decorrenza)

Ai fini del presente decreto si intende per "indennita' di servizio all'estero" quella prevista dall'art. 171 e per "indennita' personale" quella risultante dall'eventuale cumulo dell'indennita' di servizio all'estero con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui all'art. 173. L'indennita' personale compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al giorno di cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Tuttavia, quando esigenze di servizio rendano necessaria a giudizio del Ministero la presenza contemporanea nella stessa sede del personale cessante e di quello subentrante, a quello cessante e' conservata l'indennita' personale in godimento, per un periodo non eccedente i dieci giorni. ((Fermo restando il disposto del quarto comma dell'articolo 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennita'. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purche' il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 173. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari di non oltre trenta giorni, gli aumenti per situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare nella sede di servizio. 21))

Art. 175

(Indennita' di sistemazione)

1.Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra sede estera spetta un'indennita' di sistemazione, calcolata in base all'indennita' personale spettante all'atto dell'assunzione.

2.Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di cinque ventottesimi dell'indennita' personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di cinque quarti di una mensilita' dell'indennita' personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese, l'indennita' in questione e' fissata nella misura di cinque ottavi della indennita' personale mensile stabilita per il posto di destinazione. (52)

3.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

((4. L'indennita' di sistemazione spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera))

5.Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura dell'indennita' di servizio relativa al posto o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.

6.L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa e' peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata richiesta del dipendente approvata dal consiglio di amministrazione.

7.Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di avere gia' effettuato spese a valere sulla indennita' di sistemazione, il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare non puo', comunque, superare la meta' della indennita'. (21) (45)

Art. 176

(Indennita' di richiamo dal servizio all'estero)

1.Al personale in servizio all'estero che e' richiamato in Italia spetta un'indennita' per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonche' con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.

2.L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura di quindici ottavi di un'indennita' di servizio mensile, che viene calcolata applicando all'indennita' base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma dell'articolo 173. (52)

((3. L'indennita' di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia))

Art. 177

(Residenze di servizio)

I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per se', per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite. Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonche' ai titolari dei Consolati generali di I classe. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).(45) I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione.

Art. 178

(( (Spese per abitazione) ))

((

1.Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilita' di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.

3.

La maggiorazione e' versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione puo' versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare e' prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o piu' anni))

((52))

Art. 179

(Provvidenze scolastiche)

1.Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria e' accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico.

2.Al personale di ruolo del Ministero in servizio all'estero che e' richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera e' riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi gia' iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione avviene per le tre classi finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi.

3.I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disponibilita' finanziarie. Tale misura non potra' comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo. 21. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi ((o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi)) della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico.

Art. 180

(Trattamento economico durante il congedo ordinario)

((Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita' personale)). In caso di cumulo di congedi, l'indennita' personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall'articolo 143 e viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo. L'indennita' personale compete inoltre per intero, e per non piu' di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo e' stabilito per ogni sede con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 2003, N.109)).

Art. 181

(( (Viaggio di congedo o ferie) ))

1.((Per fare fronte agli oneri per un viaggio di congedo, da e per la sede di servizio, al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate o situate a distanza maggiore di 3.500 chilometri da Roma, spetta una volta l'anno una maggiorazione forfetaria dell'indennita' di servizio all'estero commisurata all'indennita' di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console. Con riferimento alle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al presente comma sono dimezzati e il beneficio di cui al presente comma spetta due volte l'anno.))

2.((La percentuale della maggiorazione di cui al comma 1 e' definita per ciascuna sede con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 172, in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore a quella economica per il personale con qualifica pari o superiore a consigliere d'ambasciata in servizio negli uffici situati in localita' raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a cinque ore.))

3.((La maggiorazione di cui al comma 1 e' riconosciuta per ciascuno dei familiari a carico per almeno 185 giorni nello stesso anno solare. Per il coniuge o per la parte di unione civile spetta nella medesima misura del titolare e per i figli in misura corrispondente alla classe economica.))

4.((Per il personale in servizio in sedi non qualificate come particolarmente disagiate, la maggiorazione di cui al comma 1 e' pari a due terzi di quella determinata in base ai commi 1, 2 e 3)).

Art. 182

(Interruzione del congedo per motivi di servizio)

Al personale che trovandosi in congedo riceva l'ordine di rientrare in sede a norma dell'art. 143, prima di aver fruito per almeno due terzi del congedo stesso, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute e, nel caso di viaggio di congedo pagato a norma dell'articolo precedente, il pagamento delle spese di altro viaggio di congedo.

Art. 183

(((Trattamento economico durante l'assenza dal servizio) ))

((

2.Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 e' aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a).

4.

Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.))

((21))

Art. 184

(Trattamento degli incaricati d'affari con lettere)

L'indennita' di servizio all'estero che compete all'incaricato d'affari con lettere di cui all'art. 36 e' pari ai cinque sesti di quella stabilita per il posto ricoperto. Gli eventuali aumenti per situazione di famiglia sono calcolati sull'indennita' di servizio cosi' stabilita.

Art. 185

(Trattamento di reggenza)

1.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89)).

2.Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti, in aggiunta alla propria indennita' di servizio, i tre quinti dell'indennita' di servizio spettante al titolare dell'ufficio. (51)

3.Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennita' prevista per il posto assunto in reggenza, in aggiunta all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode. (51)

4.In nessun caso l'indennita' di servizio all'estero del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.

5.Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennita' di servizio, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia.(21) (51)

Art. 186

(Viaggi di servizio)

Il personale che per ragioni di servizio dalle sedi all'estero venga chiamato temporaneamente in Italia o sia ivi trattenuto durante o allo scadere del congedo ordinario conserva, per un periodo massimo di 10 giorni oltre quelli previsti per il viaggio, l'intera indennita' personale. Tale trattamento puo' essere attribuito per un ulteriore periodo di 10 giorni con decreto motivato del Ministro.L'indennita' personale e' ridotta della meta per un periodo successivo che non puo' superare in ogni caso 50 giorni e cessa dopo tale termine. Durante i predetti periodi viene inoltre corrisposta la meta' del trattamento di missione previsto per il territorio nazionale. Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennita' personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale. (52) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).

Art. 187

(Trattamento in caso di sospensione dell'indennita' personale)

Al personale cui venga integralmente sospesa, nei casi previsti dagli articoli 180, 183 e 186, la corresponsione dell'indennita' personale e che continui ad occupare un posto di organico all'estero compete l'intero trattamento previsto per l'interno, escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale.

Art. 188

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89))

Art. 189

(Indennita' integrativa)

Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a sua disposizione da altre Amministrazioni dello Stato che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonche' presso Enti, Organismi o tribunali internazionali puo' essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennita' integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e, ove del caso, con altro Ministro interessato. Il disposto del comma precedente sostituisce quello dell'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 anche agli effetti del primo comma dell'art. 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

TITOLO II Viaggi del personale e trasporto degli effetti

Art. 190

(Viaggi di trasferimento)

Il personale del Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi di trasferimento, al trattamento di cui ai successivi articoli ((, anche secondo le modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109)). Per viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo al Ministero.

Art. 191

(Viaggi in ferrovia)

Per i percorsi in ferrovia spetta il pagamento delle spese relative alla prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva ed alla seconda classe per il personale delle carriere ausiliarie. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia di ritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa. E' ammesso il pagamento del supplemento per treno rapido per la classe spettante. Al personale delle carriere direttive spetta il pagamento delle spese relative ad un compartimento singolo in vagone letto; al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere capo o equiparata spetta il pagamento delle spese relative ad un posto in vagone letto. Il Ministero, in relazione a particolari circostanze, puo' autorizzare per il personale delle carriere ausiliarie il viaggio in prima classe. Puo' altresi' autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di personale diverso da quello indicato nel comma precedente.

Art. 192

(Viaggi marittimi)

Per i percorsi marittimi spetta il pagamento delle spese di viaggio comprensive del passaggio e del vitto: a) per un appartamento della categoria piu' elevata ai capi delle rappresentanze diplomatiche; b) per una cabina della migliore sistemazione ai funzionari di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, ai funzionari con incarico di Ministro e di Ministro consigliere presso una rappresentanza diplomatica e ai titolari di Consolato generale di I classe; c) per una cabina di prima classe singola con bagno al restante personale delle carriere direttive e al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere capo o equiparata; d) per un posto di prima classe al personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere superiore e di cancelliere principale o equiparata; e) per un posto nella classe immediatamente inferiore alla prima, salvo diversa autorizzazione del Ministero per particolari circostanze, al restante personale.

Art. 193

(Viaggi aerei)

1.((Per i viaggi di trasferimento in aereo dei capi delle rappresentanze diplomatiche spetta il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica, qualunque sia la durata del viaggio. Per il restante personale, il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica spetta nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore)).

2.Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui all'articolo 199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente.

Art. 194

(Viaggi con altri mezzi)

Per tragitti effettuati con mezzi privati e' corrisposta una indennita' di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei precedenti articoli, integrata dalla diaria e dall'indennita' supplementare relative al viaggio stesso di cui all'art. 195. In caso di mancanza o di riconosciuta inadeguatezza dei mezzi di trasporto previsti negli articoli precedenti, sono corrisposte le spese effettivamente sostenute per altro mezzo di trasporto nonche' la diaria e l'indennita' supplementare relativa al viaggio effettuato. Quando sia fatto uso di un mezzo privato e' esclusa ogni responsabilita' dello Stato per danni al mezzo stesso o verso terzi.

Art. 195

(Trattamento economico connesso con il viaggio)

Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da coincidenze o da causa di forza maggiore nonche' per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero e' corrisposta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125%. Una indennita' supplementare del 10% e del 5% del costo del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, e' corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.

Art. 196

(Viaggi dei familiari a carico)

Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare a carico al trattamento di cui agli articoli da 191 a 195, salvo quanto disposto nel successivo comma. Per i figli dei funzionari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 192 compete, per i viaggi marittimi, il pagamento delle spese per la sistemazione prevista dalla lettera b) dell'articolo stesso, in posti o cabine a seconda della composizione del gruppo familiare. Per i figli dei funzionari cui compete il pagamento del vagone letto, la sistemazione in posti o cabine letto viene disposta in relazione alla composizione del nucleo familiare. Il viaggio dei familiari a carico puo', ai fini del diritto al pagamento delle relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente o anche anteriormente, sempre che, in questo ultimo caso, il trasferimento del dipendente abbia poi effettivamente luogo. Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono corrisposte le spese di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali familiari a carico nei limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla precedente sede di servizio.

Art. 197

(Viaggi dei domestici)

Spetta il pagamento delle spese di viaggio: per due domestici, ai capi delle rappresentanze diplomatiche, ai funzionari di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di seconda classe o equiparato, ai funzionari con incarico di Ministro e di Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e ai titolari di Consolati generale di I classe; per un domestico, agli altri funzionari di grado non inferiore a quello di primo segretario di Legazione o equiparato. In ogni caso spetta al personale che si trasferisce con uno o piu' figli di eta' non superiore a 10 anni il pagamento delle spese di viaggio per la persona ad essi addetta. Per il personale domestico si applicano le disposizioni di cui agli articoli 191, 192, 193, 194 e 195 nei limiti previsti per il personale ausiliario. Per la persona di cui al secondo comma che accompagni effettivamente il minore affidatole vengono corrisposte le spese relative alla classe prevista per i familiari.

Art. 198

(Viaggi di corriere)

Al personale incaricato del trasporto delle bolgette e dei plichi diplomatici spetta il seguente trattamento: per i percorsi ferroviari, un posto di prima classe, con eventuale supplemento per treno rapido, nonche' l'uso del vagone letto di prima classe in compartimento singolo; per i percorsi marittimi, cabina di prima classe con bagno, per i percorsi aerei, uno o, se necessario, due posti nella classe spettante ai sensi dell'articolo 193, salva la facolta' del Ministero di autorizzare per esigenze di servizio il viaggio in classe superiore; assicurazione per i percorsi aerei secondo i massimali da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per il tesoro; corresponsione dell'indennita' supplementare di cui al secondo comma dell'art. 195 maggiorata dell'80%; corresponsione di una diaria nella misura da stabilirsi d'intesa con il Ministero del tesoro; tale diaria e' ridotta del 50% se il dipendente fruisce dell'indennita' di servizio all'estero. ((7b)) Si applica il secondo comma dell'art. 194. Il trattamento previsto dal presente articolo compete anche al personale cui e' affidato il trasporto di materiale crittografico.

Art. 199

(Contributo per il trasporto degli effetti)

2.La parametrazione di cui al comma 1 puo' essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ((La maggiorazione di cui al comma 1 non e' in ogni caso superiore a un nono dell'indennita' personale annuale, calcolata, a parita' di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1)).((79))

((3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi gia' percepiti))

((79))

4.Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata, aumentata del 20 per cento. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilita' di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennita' di base per le quali il contributo di cui al comma 1 puo' essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (49)

Art. 200

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125))

Art. 201

(Limiti di spesa)

Al personale che sostenga per se', i familiari a carico e i domestici, ((...)), spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente titolo, l'ammontare delle spese stesse e' corrisposto nei limiti stabiliti dal titolo medesimo. (30) ((49))

Art. 202

(Disposizioni amministrative e contabili)

La scelta dei percorsi per i viaggi del dipendente trasferito nonche' dei familiari a carico e dei domestici e' soggetta ad approvazione da parte del Ministero. Gli impegni relativi alle spese per i viaggi di cui agli articoli da 191 a 200 sono assunti, per il dipendente, all'atto dell'emanazione del decreto, o della comunicazione della decisa partenza o dell'effettuata partenza. Gli impegni relativi alle spese di viaggio per i familiari a carico ed i domestici ((...)) sono assunti nell'esercizio finanziario dell'anno in cui il dipendente dichiara che avranno luogo i viaggi e le spedizioni. (30) ((49))

TITOLO III Disposizioni generali

Art. 203

(Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione)

Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri cui siano conferite, con le forme previste dall'art. 36, le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica compete, per il tempo dell'esercizio delle funzioni stesse, l'intero trattamento che il presente decreto stabilisce per i funzionari diplomatici preposti alle rappresentanze stesse. Alle persone predette non compete la retribuzione spettante per l'interno al personale di ruolo. Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete: a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonche' quello previsto dal titolo II della presente parte; b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonche' ((degli articoli 208 e 211)); c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli articoli 186 e 208. (21) Per quanto necessario, la qualifica di equiparazione ai dipendenti statali delle persone estranee all'Amministrazione dello Stato e' stabilita dal Ministero degli affari esteri secondo criteri concordati con il Ministero del tesoro. Alle persone indicate alle lettere a) e b) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 84. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 maggio 2021, n. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106)).

Art. 204

(Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali)

Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 ((nonche' ai consiglieri per la cooperazione civile)) e' attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennita' adeguata. Il trattamento economico complessivo e' comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica speciale. (21) (51) Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennita' personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. L'indennita' giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 205

(Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero)

L'indennita' prevista dall'art. 176 spetta anche al personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo al Ministero o dal trasferimento in altra sede. Al personale collocato in aspettativa la indennita' stessa e' corrisposta nel caso che rientri in Italia.

Art. 206

(Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero)

Il personale di cui al precedente articolo ha diritto per se', per i familiari a carico e per i domestici di cui all'art. 197 al pagamento, a norma del titolo II, delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.

Art. 207

(Decesso durante il servizio all'estero)

In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, e' dovuta ai familiari una somma pari ad una mensilita' dell'indennita' personale spettante al dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresi' diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'art. 199, compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi localita' in Italia o, nei limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all'estero o dei familiari a carico o dei domestici di cui all'art. 197. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano al dipendente della pubblica Amministrazione deceduto in servizio all'estero anche se in missione.

Art. 208

(Indennizzo per danni)

Al personale in servizio all'estero che abbia subito danni ai propri beni in conseguenza di disordini, fatti bellici nonche' di eventi connessi con la sua posizione all'estero e' concesso un indennizzo proporzionale alla entita' del danno subito secondo i criteri e le modalita' stabilite dal regolamento, sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extra-giudiziale. La misura dell'indennizzo e' fissata da una Commissione nominata per un biennio con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro e composta di un Ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della Ragioneria centrale, e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata. Un funzionario di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato ha le funzioni di segretario della Commissione. Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento, anche ai familiari a carico i quali subiscano infermita' o perdita dell'integrita' fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma.

Art. 209

(Modalita' di pagamento delle competenze e conguagli)

Le indennita', i contributi e i rimborsi da corrispondere al personale in servizio o in missione all'estero sono pagati in valuta locale secondo un rapporto di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il pagamento puo' essere effettuato altresi' in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sentita la Commissione di cui allo art. 172. L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione e' oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro. Gli stipendi e le altre indennita' previsti per l'interno che spettano al personale in servizio presso gli uffici all'estero sono liquidati in lire italiane. E' consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, gli stipendi stessi e le indennita' siano trasferiti all'estero nella stessa valuta adottata per il pagamento dell'indennita' di servizio all'estero. ((Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in lire italiane. L'eventuale saldo a favore del dipendente che rientri al Ministero e' corrisposto a domanda in lire italiane oppure nella valuta in cui gli era corrisposta l'indennita' di servizio all'estero nella sede di provenienza, secondo il rapporto di ragguaglio vigente nel periodo a cui si riferisce il saldo)). ((21))

Art. 210

(((Controllo medico periodico) ))

((

1.Il personale in servizio all'estero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 181, puo' chiedere ogni diciotto mesi o, qualora si trovi in sedi particolarmente disagiate, ogni dodici mesi, ovvero al momento del rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per se' ed i familiari a carico.

2.L'esame medico di controllo, disciplinato dalla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive modificazioni, viene di norma eseguito presso le strutture sanitarie operanti, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto, nella sede del Ministero degli affari esteri, fatta salva la necessita' di ulteriori accertamenti presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

3.

L'esame di cui al comma 2 puo' essere effettuato all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo ordinario o delle ferie spettanti))

((21))

Art. 211

(( (Assicurazioni). ))

((

1.L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto e' assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

2.In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare una o piu' polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternita' e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.

3.Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non e' erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di malattia o infortunio e per il trasferimento dell'infermo e dell'eventuale accompagnatore.

4.Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche' l'istituto del trasferimento dell'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.

5.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a stipulare, in favore del personale di ruolo in servizio o inviato in missione all'estero, una o piu' polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidita' permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a 1 milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente))

Art. 211-bis

(Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione)

1.- Nell'ambito degli ordinari piani operativi delle attivita' di controllo e di ricognizione previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attivita' di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei predetti fini istituzionali e per la prestazione di servizi sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime finalita', al fine di ridefinire le condizioni, anche economiche, del titolo del predetto uso ((...)). Nella ridefinizione del predetto titolo si provvede altresi' a determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse in uso.

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE, FINALI E DI ESECUZIONE TITOLO I Norme transitorie CAPO I NORME TRANSITORIE IN RELAZIONE ALLA PARTE I

Art. 212

(Organizzazione del Ministero)

La soppressione del servizio affari generali e quella del servizio affari privati hanno luogo entro il 31 dicembre

1968.Le materie che rientrano nella competenza del servizio affari privati sono devolute, all'atto della soppressione del servizio, alla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali. Il Ministro provvede gradualmente con suoi decreti entro il 31 dicembre 1968 all'organizzazione del Ministero stabilita dalla parte prima del presente decreto ivi compreso in particolare quanto disposto dagli articoli 7, 14, 17, 19, 24, 25, 60, 61 e 79. E' sospesa fino a tale data l'applicazione del secondo comma dell'art. 25. Il funzionario, che si trovi ad essere incaricato delle funzioni di capo del Servizio affari generali alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a far parte del Consiglio di amministrazione fin tanto che il predetto funzionario resti titolare del servizio stesso.

Art. 213

(Istituzione Comitati consultivi misti)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono istituiti presso il Ministero degli affari esteri, con le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 29, Comitati consultivi misti nelle seguenti materie: a) accordi e convenzioni internazionali che comportino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; b) partecipazione italiana ad enti o organismi internazionali; c) politica sociale internazionale e emigrazione; d) attivita' culturale e scolastica all'estero; e) cooperazione scientifica e tecnica internazionale; f) problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo. Si applica ai Comitati di cui al comma precedente il disposto del terzo comma dell'art. 29.

Art. 214

(Uffici consolari onorari)

Gli uffici consolari di II categoria, istituiti nelle localita' dove hanno sede Missioni diplomatiche, possono essere mantenuti fino al termine dell'incarico dei titolari nominati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1970.

Art. 215

(Reggenza degli uffici all'estero)

Per dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la reggenza di un ufficio all'estero, di cui al primo comma degli articoli 41 e 48, e' assunta, salvo diversa determinazione ministeriale, dal funzionario diplomatico piu' elevato in grado proveniente dalla carriera diplomatico-consolare e, in mancanza, dal funzionario diplomatico piu' elevato in grado proveniente dalle altre carriere a ordinamento speciale.

Art. 216

(Servizio cassa e dei valori)

Per le speciali esigenze di servizio del Ministero degli affari esteri sara' provveduto alle necessarie modificazioni ed integrazioni del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali.

Art. 217

(Graduale applicazione di norme)

All'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 83 e 85 l'Amministrazione procedera' gradualmente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. L'istituzione dei posti di cui all'art. 33, secondo comma, avra' luogo via via che l'Amministrazione disponga del necessario personale. L'assegnazione agli uffici all'estero di impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili ai sensi del primo comma dell'art. 76 ha luogo gradualmente in relazione alle disponibilita' di personale della carriera stessa idoneo a svolgere le predette mansioni. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 120, terzo comma, e comunque non oltre il 1 gennaio 1970, l'aliquota massima degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e' stabilita con decreto del Ministro.

CAPO II INQUADRAMENTI

Art. 218

(Collocamento del personale delle carriere ad ordinamento speciale nella carriera diplomatica)

I funzionari appartenenti ai ruoli delle carriere diplomatico-consolare, per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente, per la stampa ed ai relativi ruoli aggiunti istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nella carriera diplomatica. Essi sono iscritti nel grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, per gruppi secondo la seguente successione di ruoli: ruolo organico della carriera diplomatico-consolare, ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare, ruolo organico della carriera per l'emigrazione, ruolo aggiunto alla carriera per l'emigrazione, ruolo organico della carriera commerciale, ruolo aggiunto alla carriera commerciale, ruolo organico della carriera per l'Oriente, ruolo aggiunto alla carriera per l'Oriente, ruolo organico della carriera per la stampa, ruolo aggiunto alla carriera per la stampa. Nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine di iscrizione e' quello gia' esistente nel ruolo di provenienza. I funzionari, cosi' entrati a far parte della carriera diplomatica, conservano l'anzianita' di grado e di carriera.

Art. 219

(Regolarizzazioni amministrative)

Ai funzionari delle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa ed a quelli dei relativi ruoli aggiunti, collocati a riposo nei quattro anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere attribuito, a titolo onorifico, entro tre mesi dalla data predetta il grado della carriera diplomatica corrispondente a quello rivestito od a quello onorifico ottenuto al momento della cessazione dal servizio. Ai funzionari diplomatici che sono investiti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto dell'incarico di capo del servizio del contenzioso diplomatico e di capo del servizio trattati ed atti viene attribuito ad personam il titolo di capo aggiunto del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi, per il periodo in cui restano assegnati al servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi. Il personale, compreso quello dei ruoli organici e aggiunti delle carriere ad ordinamento speciale, che abbia contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore del presente decreto senza richiedere l'assenso a norma dell'art. 230 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non incorre nella sanzione prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006. Gli effetti economici del matrimonio decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 220

(Inquadramento nei ruoli organici di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496)

Gli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti alle carriere dei cancellieri, degli assistenti commerciali ed esecutiva dell'Amministrazione degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nei ruoli organici delle rispettive carriere e sono iscritti nella qualifica corrispondente a quella rivestita, al posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica stessa, conservando l'anzianita' medesima e quella di carriera. Nel caso che gli impiegati provenienti dai ruoli aggiunti abbiano pari anzianita' di qualifica degli impiegati gia' iscritti nel ruolo organico vengono iscritti dopo di questi.

Art. 221

(Personale di ruoli e qualifiche speciali)

Gli esperti per la documentazione diplomatica sono inquadrati nel ruolo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica e sono collocati nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente in godimento, conservando ad personam il titolo relativo alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale collocato nel ruolo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto la promozione a esperto capo si consegue a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

Art. 222

(Tabelle di inquadramento)

L'inquadramento del personale di ruolo dell'Amministrazione degli affari esteri nelle carriere, ruoli e qualifiche speciali di cui al presente decreto e' effettuato in conformita' alle tabelle allegate e numerate da 22 a 33.

Art. 223

(Inquadramento di personale incaricato della I direzione di uffici consolari)

Le persone estranee all'Amministrazione che, alla data del 14 agosto 1965, abbiano diretto in modo lodevole per almeno quindici anni complessivamente uffici consolari di I categoria possono essere inquadrate a domanda nel grado di ispettore amministrativo della carriera direttiva amministrativa, entro il limite dei posti in soprannumero di cui all'art. 248. Le domande per ottenere l'inquadramento debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli inquadramenti hanno luogo in base alla qualita' del servizio prestato, su deliberazione del Consiglio di amministrazione che stabilisce l'ordine di graduatoria fra gli aspiranti. Il servizio prestato precedentemente alla nomina in ruolo e' riscattabile, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 224

(Capo del servizio crittografico)

Il funzionario che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, riveste la qualifica di capo del servizio crittografico conserva ad personam tale denominazione.

Art. 225

(Passaggi e inquadramenti nella carriera ausiliaria tecnica)

I commessi e gli uscieri capi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto lodevolmente e in prevalenza mansioni di autista, sono inquadrati, a domanda da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione indicato nella lettera c) dell'art. 97, nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica con qualifica corrispondente a quella rivestita. L'inquadramento del personale ausiliario nella carriera ausiliaria tecnica avra' luogo dopo le prime promozioni alla qualifica di agente tecnico capo che saranno effettuate, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti del personale della carriera ausiliaria tecnica di cui alla tabella 28. Entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene indetto un concorso per titoli ed esami a ottanta posti nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica, riservato al personale ausiliario e operaio dell'Amministrazione degli affari esteri. A tale concorso possono partecipare anche i dipendenti civili e militari dello Stato che abbiano svolto nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto mansioni di autista o di motociclista per almeno un anno presso la Amministrazione degli affari esteri. Le norme relative alle modalita' del concorso, alla composizione della Commissione giudicatrice, alla natura dei titoli, alle materie di esame, alle modalita' per lo svolgimento delle prove e per la formazione della graduatoria sono stabilite dal bando di concorso. Al personale proveniente dalla carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri inquadrato nella carriera ausiliaria tecnica ai sensi del primo e del terzo comma e' riconosciuta l'anzianita' di qualifica e di carriera maturata nella carriera di provenienza.

Art. 226

(Inquadramento del personale non di ruolo)

Al personale non di ruolo assunto da data non anteriore al 1 maggio 1958 da inquadrare nei ruoli organici ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, o gia' inquadrato nei ruoli stessi e' ridotta della meta' a tutti gli effetti l'anzianita' di servizio prescritta per l'inquadramento in ruolo. L'Amministrazione provvede ai predetti inquadramenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con riserva di anzianita' in favore del personale di cui all'art. 228.

Art. 227

(Inquadramenti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento)

Alle impiegate, di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non siano state inquadrate nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento per effetto del disposto dell'art. 3, lettera b), della legge 30 giugno 1956, n. 775, e' data facolta' di chiedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sempre che alla data stessa abbiano la cittadinanza italiana, l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento. Alle impiegate di cui al comma precedente sono equiparate quelle che hanno dato le dimissioni per contrarre matrimonio con cittadino straniero, sempre che siano state poi assunte a contratto di diritto privato a tempo determinato, prestino servizio come tali alle data di entrata in vigore del presente decreto e alla stessa data abbiano la cittadinanza italiana. Il servizio prestato a contratto di diritto privato e' equiparato a servizio prestato ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23. Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti hanno luogo alle condizioni e con le modalita' previste dalla legge 30 giugno 1956, n. 775 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. E' data facolta' al personale che faccia domanda di inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento a norma del presente articolo di chiedere il successivo collocamento nei ruoli organici ai sensi dell'art. 228. I giudizi complessivi eventualmente mancanti sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 228

(Inquadramenti nei ruoli organici del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento)

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775, che non abbiano demeritato, sono inquadrati, a domanda e con le modalita' stabilite dal presente articolo, nelle carriere: direttiva amministrativa, del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliarie. L'inquadramento ha luogo: a) nella carriera direttiva amministrativa, entro il limite di 80 posti, per gli assistenti i quali, in possesso di diploma di laurea italiano o riconosciuto in Italia, abbiano svolto nell'ultimo quinquennio mansioni direttive o anche di concetto sempre che riconosciuti idonei alle funzioni direttive; b) nelle carriere di concetto del personale di cancelleria e degli assistenti commerciali, per gli assistenti e i coadiutori i quali: in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo di studio equipollente o superiore, abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle di concetto per almeno tre anni; in possesso di diploma di scuola media inferiore o equipollente, abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle di concetto per almeno cinque anni; abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle di concetto per almeno sette anni e non abbiano riportato nello stesso periodo qualifiche inferiori a distinto; c) nella carriera esecutiva, per gli aggiunti di cancelleria i quali: in possesso di diploma di scuola media inferiore o equiparato o superiore, abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle esecutive per almeno tre anni; abbiano svolto mansioni non inferiori a quelle esecutive per almeno cinque anni; d) nelle carriere ausiliarie, per i subalterni. Gli assistenti, i coadiutori e gli aggiunti di cancelleria, che non abbiano i requisiti prescritti alle lettere a), b) e c) del comma precedente per l'inquadramento nelle carriere per cui hanno fatto domanda, sono inquadrati in carriere inferiori. Gli inquadramenti avvengono nelle prime tre qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente in godimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli impiegati in possesso dell'ex coefficiente superiore a quello della terza qualifica della carriera di inquadramento sono collocati nella terza qualifica. Le domande per l'inquadramento devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli inquadramenti sono deliberati, in relazione a quanto stabilito nei precedenti commi, da una Commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri e composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe in servizio o a riposo che la presiede, di un consigliere di Stato e di cinque funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione. Un funzionario di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione svolge le funzioni di segretario. La commissione si pronuncia anche sulla equipollenza dei titoli di studio. La Commissione forma, nell'ambito di ogni carriera, le graduatorie degli impiegati aventi i necessari requisiti con valutazione di merito comparativo sulla base del gruppo di appartenenza, dell'anzianita' e della qualita' del servizio, dei titoli posseduti e della conoscenza delle lingue. Nell'ambito di ciascuna qualifica l'ordine fra gli impiegati da inquadrare e' dato dalla graduatoria salvo quanto previsto dal comma terzo dell'art. 229. Gli assistenti laureati i quali, ancorche' provvisti dei requisiti di cui al secondo comma lettera a), siano stati esclusi dall'inquadramento nella carriera direttiva amministrativa sono inquadrati nelle carriere di concetto, con precedenza sugli altri impiegati da inquadrare ai sensi della lettera b) e secondo l'ordine previsto dal terzo comma dell'art. 229. La Commissione accerta, sulla base della documentazione relativa al servizio prestato, la particolare esperienza professionale di cui gli assistenti ammessi nella carriera direttiva amministrativa siano in possesso, in relazione alla successiva utilizzazione ai sensi dell'articolo 250. La Commissione determina altresi', sulla base delle mansioni svolte, le specializzazioni da attribuire, ai sensi degli articoli 118 e 124, agli impiegati assegnati alla carriera del personale di cancelleria ed a quella esecutiva. L'impiegato ha facolta' di rinunciare all'inquadramento nei trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione della Commissione. Gli inquadramenti ai sensi del presente articolo decorrono, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale cosi' inquadrato e' collocato nella qualifica prendendo posto dopo gli impiegati gia' iscritti nella qualifica stessa e, per quanto riguarda le carriere esecutive ed ausiliarie, dopo gli impiegati promossi ai sensi dell'art. 229. Agli effetti delle promozioni alla seconda e alla terza qualifica di ciascuna carriera, e' riconosciuta nella qualifica di inquadramento l'anzianita' maturata nel corrispondente ex coefficiente di stipendio o in quelli superiori. Ai fini dell'ammissione ai concorsi di promozione e agli scrutini per la promozione a primo archivista e' riconosciuta per intero l'anzianita' di servizio nel ruolo transitorio di provenienza e, fino ad un massimo di tre anni, l'anzianita' riconosciuta dal secondo comma dello art. 6 della legge 30 giugno 1956, n. 775. Al personale predetto e' riconosciuta nella qualifica di inquadramento, ai fini della progressione economica, l'anzianita' maturata nel corrispondente ex coefficiente ed in quelli superiori. Gli impiegati in servizio all'estero inquadrati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo continuano nelle precedenti funzioni e continuano a fruire dell'assegno di sede in godimento fino all'assunzione delle nuove funzioni conseguenti all'inquadramento stesso. Le nuove funzioni sono conferite entro il 1 agosto 1967 e a decorrere dalla stessa data sono istituiti posti presso gli uffici all'estero in un numero complessivo corrispondente a quello degli impiegati che, inquadrati ai sensi del presente articolo nei ruoli organici, si trovano in servizio all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli impiegati gia' appartenenti al ruolo speciale transitorio ad esaurimento e entrati nei ruoli organici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono presentare domanda per ottenere, anche ai soli fini del riconoscimento della anzianita' maturata nel ruolo transitorio predetto, l'inquadramento che ad essi sarebbe derivato dalle disposizioni del presente articolo qualora fossero rimasti nel ruolo stesso. Il personale di cui al presente articolo e' esentato dall'obbligo di partecipare ai corsi previsti dal presente decreto.

Art. 229

(Coordinamento fra il conferimento delle promozioni e gli inquadramenti previsti dal precedente articolo)

Agli scrutini ed ai concorsi per le prime promozioni dopo la data di entrata in vigore del presente decreto nelle carriere direttiva amministrativa e di concetto sono ammessi, fermo restando quanto disposto dal terzo comma, anche gli impiegati, in possesso dei requisiti prescritti, di cui agli articoli 226 e 228. Al primo concorso di promozione alla quarta qualifica sono ammessi gli impiegati appartenenti alla seconda e alla terza qualifica in possesso alla data predetta dei requisiti prescritti. Ai concorsi di promozione e allo scrutinio per la promozione a primo archivista sono ammessi anche gli impiegati che, pur non avendo le prescritte anzianita' di qualifica e di carriera, precedono in ruolo quelli provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento che abbiano titolo a partecipare ai concorsi e allo scrutinio stessi. Il primo scrutinio per la promozione alla terza qualifica nelle carriere di concetto e' riservato agli impiegati che si trovano nella seconda qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli che vi sono collocati ai sensi dell'art. 220. Gli impiegati cosi' promossi sono collocati nella terza qualifica dopo gli assistenti inquadrati ai sensi del terzo e del settimo comma dell'art. 228 che, in possesso del titolo di studio prescritto per le carriere di concetto, godevano prima dell'inquadramento dell'ex coefficiente corrispondente a qualifica superiore alla terza qualifica. Il restante personale, collocato nella terza qualifica ai sensi dello art. 228, e' iscritto nella qualifica stessa dopo gli impiegati promossi ai sensi del presente comma. Ai primi scrutini di promozione alla seconda, terza e quarta qualifica che avranno luogo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto nelle carriere esecutiva e ausiliarie, sono ammessi gli impiegati provenienti dai ruoli organici e dai ruoli aggiunti di cui allo art. 220, in possesso dei requisiti prescritti. Sono ammessi altresi', con riserva di anzianita' in favore degli impiegati di cui all'art. 228, gli impiegati inquadrati ai sensi dell'art. 226. Ai predetti scrutini per la quarta qualifica sono ammessi gli impiegati appartenenti alla seconda e terza qualifica. Il personale delle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva, che alla data del 30 giugno 1967 rivesta la terza o la seconda qualifica ovvero abbia titolo alla stessa data alla promozione a quest'ultima e che al 30 aprile 1971 non abbia ancora conseguito la promozione alla quarta qualifica, e' ammesso ai concorsi e agli scrutini relativi che si effettueranno a partire da tale ultima data, sempre che abbia riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a buono. Gli impiegati che abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi per merito distinto o negli esami di idoneita', espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la promozione alle qualifiche di primo commissario amministrativo, di primo cancelliere e di primo assistente commerciale, sono rispettivamente collocati, nei limiti delle vacanze risultanti con l'entrata in vigore del presente decreto, nel grado di ispettore amministrativo e nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale.

Art. 230

(Concorsi speciali per passaggi di categoria)

Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro per gli affari esteri indice i seguenti concorsi per titoli ed esame, riservati agli impiegati sottoindicati dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti e titoli di studio prescritti per l'ammissione alle carriere per cui i concorsi sono indetti: a) un concorso a venti posti nella carriera direttiva amministrativa, riservato al personale delle carriere di concetto, agli assistenti e ai coadiutori del ruolo speciale transitorio ad esaurimento; b) un concorso a ottanta posti nella carriera del personale di cancelleria ed un concorso a dieci posti nella carriera degli assistenti commerciali riservati agli impiegati della carriera esecutiva ed agli aggiunti di cancelleria del ruolo speciale transitorio ad esaurimento; c) un concorso a quaranta posti nella carriera esecutiva, riservato agli impiegati delle carriere ausiliarie ed ai subalterni del ruolo speciale transitorio ad esaurimento. Ai vincitori dei concorsi suddetti e' riconosciuta, ai fini della ammissione al successivo concorso e scrutinio di promozione alla quarta qualifica, l'anzianita' posseduta nella carriera o gruppo di provenienza fino ad un massimo di quattro anni. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi suddetti sono composte rispettivamente: di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, di un consigliere di Stato, di un professore universitario, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato; di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato e di un professore di scuola media superiore; di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata che presiede la Commissione, di un professore di scuola media, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di Legazione o equiparato. Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione sono svolte da funzionari del Ministero di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato. Le norme relative alle modalita' ed allo svolgimento dei concorsi, alla natura delle prove, alle eventuali differenziazioni delle prove stesse in relazione alle specializzazioni delle carriere, alla natura dei titoli, ai criteri di valutazione, alla formazione delle graduatorie sono stabilite nei bandi di concorso. I vincitori dei concorsi sono collocati, nell'ordine di graduatoria, dopo il personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti, nella qualifica iniziale o in quella corrispondente al coefficiente in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che sono in possesso di coefficiente superiore alla terza qualifica della carriera di inquadramento sono collocati nella terza qualifica. I vincitori che saranno collocati nelle qualifiche iniziali, vengono, iscritti nelle qualifiche stesse con precedenza nei confronti dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 236 nonche' dei vincitori del primo concorso ordinario che sara' bandito per ogni carriera dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 231

(Collocamento nel personale non di ruolo degli operai con mansioni non salariali e di altro personale)

Gli operai adibiti a mansioni non salariali da data non posteriore al 29 marzo 1961 sono collocati con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella categoria del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Il personale cosi' collocato nella categoria suddetta che venga a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti per il collocamento nei soppressi ruoli aggiunti di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e successive disposizioni, sara' inquadrato nei ruoli organici con l'osservanza delle disposizioni medesime. Per il personale suddetto e' ridotta alla meta' a tutti gli effetti l'anzianita' di servizio necessaria per l'inquadramento nei ruoli. Il personale, compreso quello con mansioni di traduttore, che comunque assunto o denominato presti servizio di fatto, anche a non diretto carico del Ministero, presso gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri almeno dal 1 settembre 1963 e' collocato nella categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e, successivamente, nei ruoli organici, secondo le condizioni e le modalita' previste dal primo comma, ad eccezione della riduzione del termine di cui al comma stesso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto di assumere, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo e a contratto, anche di diritto privato, comunque denominato per gli uffici dell'Amministrazione centrale degli affari esteri. In caso di infrazione al predetto divieto i provvedimenti relativi sono nulli e non producono alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilita' degli impiegati che vi abbiano provveduto.

Art. 232

(Inquadramento operai)

La quarta e la quinta categoria nel ruolo organico degli operai permanenti dell'Amministrazione degli affari esteri sono soppresse. I manovali e le operaie che si trovano rispettivamente nella quarta e nella quinta categoria alla data di entrata in vigore del presente decreto sono collocati nella categoria degli operai comuni. Nei primi concorsi per operai specializzati e per operai qualificati, che saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, un terzo dei posti e' riservato rispettivamente agli operai qualificati e agli operai comuni in servizio alla data stessa. Nella prima applicazione del presente decreto e' richiesta per il conferimento dell'incarico di capo laboratorio e dell'incarico di sopraintendente alle lavorazioni del centro fotorotolitografico l'anzianita' di un anno.

Art. 233

(Inquadramenti in soprannumero)

Gli inquadramenti nella carriera ausiliaria possono effettuarsi in soprannumero da riassorbirsi con il passaggio di impiegati dalla carriera stessa alle carriere esecutiva ed ausiliaria tecnica a seguito dei concorsi previsti dagli articoli 225 e 230. Un numero di posti pari a quello dei suddetti posti in soprannumero e' tenuto scoperto nella carriera ausiliaria tecnica.

Art. 234

(Assegno personale)

Salvo quanto particolarmente disposto, al personale inquadrato nei ruoli organici o passato in altra carriera ai sensi del presente decreto e che abbia uno stipendio o retribuzione superiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo. L'assegno personale e' riassorbito nei successivi aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o alla progressione economica. La presente disposizione si applica anche al personale operaio inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo ai sensi del primo comma dell'art. 231.

Art. 235

(Sistemazione dei contrattisti in servizio)

Il personale con contratto di diritto privato a tempo determinato di cui alle leggi 30 giugno 1956, n. 775, e 24 luglio 1959, n. 612, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' chiedere, entro tre mesi dalla data suddetta, di essere assunto con contratto disciplinato dalle disposizioni contenute nel titolo VI della parte seconda specificando, ove del caso, il regime di contratto per cui opta ai sensi dell'art. 154. Sulle domande si pronuncia una Commissione, tenendo presente i titoli, la qualita' del servizio prestato e le mansioni svolte. La Commissione stabilisce altresi' le mansioni cui il personale va adibito. Gli impiegati, nei cui confronti la Commissione abbia espresso giudizio favorevole, sono ammessi a stipulare il contratto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ultimazione dei lavori della Commissione, prescindendo dalle disposizioni contenute negli articoli 152, secondo comma, e 155, primo e terzo comma. Il servizio prestato in base ai contratti previsti dalla legge 30 giugno 1956, n. 775 e dalla legge 24 luglio 1959, n. 612, e' considerato valido agli effetti degli articoli 166, 167 e 236. I contratti per il personale di cittadinanza italiana, nei cui confronti la Commissione suddetta si sia espressa favorevolmente e che non opti per la legge del luogo ai sensi dell'art. 154 secondo comma, sono stipulati direttamente a tempo indeterminato. Nei confronti degli impiegati che non abbiano presentato la domanda ai sensi del primo comma o per i quali la Commissione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego viene risolto secondo le modalita' e i termini previsti dal relativo contratto. Fino alla data di decorrenza dei nuovi contratti o alla risoluzione del rapporto d'impiego, ai sensi rispettivamente del terzo e del sesto comma, continuano ad applicarsi i contratti vigenti che nel frattempo possono, ove occorra, essere modificati o rinnovati secondo il precedente ordinamento. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di decorrenza dei contratti di cui al terzo comma, gli impiegati assunti a norma delle disposizioni contenute nel titolo VI della parte seconda fruiranno di una retribuzione da determinare in base agli stessi criteri valevoli per gli impiegati a contratto assunti ai sensi del precedente ordinamento. La Commissione di cui al secondo comma e' composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe in servizio o a riposo che la presiede, di un consigliere di Stato e di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato. Due funzionari del Ministero di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario e di vice segretario della Commissione. Gli impiegati indicati al primo comma assunti a contratto ai sensi del presente articolo conservano, a titolo personale, la retribuzione in godimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, qualora essa sia superiore a quella che dovrebbe essere loro attribuita in base alle disposizioni del titolo VI della parte seconda. Nel contingente di millequattrocento impiegati a contratto stabiliti dall'art. 152 sono computati gli impiegati il cui rapporto di impiego e' disciplinato dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e quelli assunti in base alla legge 24 luglio 1959, n. 612.

Art. 236

(Concorso riservato a contrattisti)

Il Ministro per gli affari esteri indice entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto i seguenti concorsi straordinari per titoli ed esami riservati agli impiegati a contratto: a) a quaranta posti nella carriera del personale di cancelleria e a dieci posti nella carriera degli assistenti commerciali; b) a cinquanta posti nella carriera esecutiva; c) a quindici posti nella carriera ausiliaria. Ai concorsi suddetti sono ammessi gli impiegati a contratto che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'. Possono peraltro essere ammessi anche coloro che, pur avendo superato il quarantacinquesimo anno, si trovino ad avere, al compimento del sessantacinquesimo, un'anzianita' di servizio utile ai fini della pensione di almeno quindici anni, compreso il servizio da riscattare. Restano fermi gli altri requisiti richiesti dall'art. 167. Agli effetti dell'anzianita' di servizio richiesta dal terzo comma del predetto articolo, sono riconosciuti i periodi di servizio anche se non continuativi in precedenza prestati presso il Ministero e gli uffici all'estero quali impiegati civili o militari anche se non di ruolo. Il giudizio espresso dalla Commissione indicata nel precedente articolo sostituisce quello di cui al quarto comma dell'art. 167. Le norme relative alle modalita' dei concorsi, alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alla natura dei titoli, alle materie di esame ed alle eventuali differenziazioni in relazione alle specializzazioni delle carriere, alle modalita' ed allo svolgimento delle prove sono stabilite dai bandi di concorso. I vincitori dei concorsi prendono posto dopo i vincitori dei concorsi di cui all'art. 230 e prima dei vincitori dei concorsi ordinari, indipendentemente dalla data di espletamento dei concorsi stessi. Per il periodo indicato dal primo comma non sono banditi in concomitanza dei concorsi ordinari i concorsi previsti per i contrattisti dall'art. 167. I benefici previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano agli impiegati a contratto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i primi due concorsi che verranno banditi ai sensi dell'art. 167. I vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo e dei primi due concorsi banditi ai sensi dell'art. 167 dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono esentati dal prestare servizio al Ministero durante il periodo di prova e dal seguire i corsi previsti dal primo comma dell'art. 121 e dal primo comma dell'articolo 126. Il servizio all'estero prestato dai predetti impiegati anteriormente all'ammissione nei ruoli organici e' computato anche ai fini della determinazione del periodo minimo di servizio all'estero richiesto dal presente decreto per le promozioni nelle carriere di concetto ed esecutiva. Al predetto personale non e' richiesto il periodo di servizio in particolari sedi previsto dal secondo comma dell'art. 122 ai fini delle promozioni a cancelliere principale e ad assistente commerciale principale.

CAPO III CARRIERA DIPLOMATICA: FUNZIONI E SPECIALIZZAZIONI - REGIME TRANSITORIO DI AVANZAMENTO - CORSI

Art. 237

(Funzioni)

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 99 e 100, ai funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218 non possono essere attribuite, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni diverse da quelle della carriera di provenienza se non con il loro consenso. Ai funzionari provenienti dai ruoli organici ed aggiunti delle carriere per l'emigrazione commerciale e' attribuita rispettivamente la specializzazione sociale e commerciale. Ai funzionari provenienti dal ruolo organico della carriera per l'Oriente e' attribuita dal Consiglio di amministrazione, tenuto anche conto delle aspirazioni degli interessati, la specializzazione per il vicino Oriente o quella per il medio ed estremo Oriente.

Art. 238

(Esercizio delle funzioni)

Per un periodo di cinque anni, ai funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) possono essere attribuite funzioni diverse da quelle inerenti al grado rivestito; b) non si applicano le disposizioni dell'art. 110 relative ai periodi di avvicendamento. Le disposizioni dell'articolo stesso non si applicano ai funzionari che al termine del quinquennio si trovino nel grado di consigliere di Ambasciata e in quelli superiori.

Art. 239

(Commissione di avanzamento)

Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono chiamati a far parte della Commissione di avanzamento per la carriera diplomatica, in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 98, due funzionari diplomatici di cui uno proveniente dalla carriera diplomatico-consolare e l'altro proveniente da una delle altre carriere ad ordinamento speciale. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente della Commissione.

Art. 240

(Avanzamento nella carriera diplomatica)

Le nomine e le promozioni dei funzionari collocati nella carriera diplomatica ai sensi dell'art. 218 sono conferite nei limiti dei posti di organico di cui alla tabella 2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 241, tenuto peraltro conto delle riserve dei posti stabilite per i singoli gruppi di provenienza dalle tabelle 34 e 35 nonche' dalla disposizione di cui all'ultimo comma. I posti riservati che non possano essere piu' utilizzati perche' numericamente eccedenti il contingente complessivo dei funzionari nei gradi inferiori a favore dei quali la riserva era stata costituita sono utilizzabili per l'avanzamento di tutti indistintamente i funzionari della carriera diplomatica, salvo le riserve risultanti dalla tabella 34, nota c), e quanto disposto dall'art. 241. Un posto di Ministro plenipotenziario di II classe, tra quelli attribuiti dalla tabella 34 ai funzionari provenienti dalla carriera diplomatico-consolare, e' riservato ai funzionari che, trasferiti in posizione inferiore nella carriera predetta, in applicazione del D. L. L. 13 dicembre 1947, n. 1480, rivestivano all'atto del trasferimento almeno il grado VII dell'ex ordinamento gerarchico. Il posto cosi' riservato puo' essere conferito piu' volte.

Art. 241

(Posti per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti)

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