DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. 60
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Fisiologia della nutrizione; Immunologia; Virologia; Gerontologia; Patologia ostetrica e ginecologica; Neuropsichiatria infantile; Chirurgia pediatrica; Chirurgia plastica. Nello stesso elenco gli insegnamenti di: "Scienza dell'ortogenesi"; "Chirurgia d'urgenza"; "Clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e "Storia della medicina" sono soppressi.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 93. - VILLA
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