LEGGE 24 febbraio 1967, n. 68
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Lo stanziamento di lire 5 miliardi di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 749, a favore dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali è elevato, a partire dall'anno finanziario 1966, a lire 6 miliardi, per il programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli anziani.
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