LEGGE 3 marzo 1967, n. 69
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Fra il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 45 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, quale risulta integrato ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, è inserito il seguente comma: "La dichiarazione di sussistenza dei debiti indicati nel sesto comma può essere firmata dai soli eredi, i quali devono corredarla con un certificato dell'Ispettorato del lavoro che ne attesti l'esatto ammontare per ogni dipendente". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 marzo 1967 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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