LEGGE 23 febbraio 1967, n. 88
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1966 l'indennità di alloggio, prevista dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, per gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici, è elevata rispettivamente, a L. 6000 ed a L. 5500 mensili, e ammogliati o vedovi con prole, purchè in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.
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