LEGGE 28 febbraio 1967, n. 105
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per i tratti di strada che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti e che fanno parte della rete delle strade provinciali giusta la lettera c) dell'articolo 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strade. Gli adempimenti di cui al comma precedente, qualora comportino lavori che investono la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del presidente dell'Amministrazione provinciale. In ogni caso i Comuni devono ripristinare a loro spese i tratti di strada manomessi per l'esecuzione dei lavori. Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale delle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore del Comune.
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