LEGGE 28 febbraio 1967, n. 106
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 937 milioni e 500 mila a favore della Organizzazione delle Nazioni Unite.
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