LEGGE 7 marzo 1967, n. 117
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
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