LEGGE 7 marzo 1967, n. 119
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Gli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, presso le soppresse Sottosezioni degli Archivi di Stato, i quali risultino in possesso di tutti i requisiti di legge, soltanto nella prima applicazione della presente legge potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere e dei singoli ruoli dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, anche se abbiano superato il prescritto limite massimo di età. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 marzo 1967 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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