LEGGE 9 marzo 1967, n. 120
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1
Il termine previsto dalla legge 23 dicembre 1965, numero 1415, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1967.
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