LEGGE 9 marzo 1967, n. 121

Type Legge
Publication 1967-03-09
Ultimo aggiornamento 1967-04-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di sviluppare la ricerca archeologica e di assicurare la sistemazione e la rinascita monumentale e turistica di Aquileia e delle antiche zone gravitanti sulla via Romea, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare annualmente le seguenti somme, da iscriversi in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione: Anno 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1971. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000

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