LEGGE 21 marzo 1967, n. 151
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La delega al Governo ad apportare modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, è prorogata al 31 dicembre 1969 per i fini previsti dall'articolo medesimo. A parziale modifica del citato articolo 3, i decreti delegati saranno emanati su proposta del Ministro per le finanze.
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