DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. 154
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia;
Vista la Decisione del Consiglio di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, relativa all'aumento del volume dei contingenti tariffari che gli Stati membri della Comunita' devono aprire per le loro importazioni dalla Turchia, a mente degli articoli 2 e 4 Protocollo provvisorio annesso all'Accordo di Ankara;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero; Decreta:
Articolo unico
Il contingente globale annuo di uve secche delle voci di tariffa numeri 08.04-B-I-a e 08.04-B-II-a, provenienti dalla Turchia, ammesso al trattamento preferenziale previsto per le provenienze comunitarie a norma della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, e' aumentato, con effetto dal 1 gennaio 1967, da tonnellate 8.470 a tonnellate 8.570.
SARAGAT MORO - PRETI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1967
Atti dal Governo, registro n. 210, foglio n. 66. - GRECO
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