LEGGE 20 marzo 1967, n. 155
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le società di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle sale di corse e le agenzie di accettazione per il riversamento al totalizzatore, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, sono delegati dalla UNIRE all'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, devono munirsi, per esercitare la predetta attività, della licenza di polizia prevista dall'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sulle licenze che sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati, sono annotati gli ippodromi per i quali l'UNIRE ha delegato l'esercizio delle scommesse.
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