LEGGE 21 marzo 1967, n. 156
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per il funzionamento della Commissione per, il reperimento, il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici, relativi al periodo 1861-1943, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 5.000.000 annui per sei esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1966.
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