LEGGE 21 marzo 1967, n. 157

Type Legge
Publication 1967-03-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il numero dei rappresentanti del personale autoferrotramviario in seno alla Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410, è elevato a tre, ai fini anche dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221. Parimenti il numero dei membri rappresentanti delle imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione in seno alla detta Commissione - di cui al secondo comma del citato articolo 13 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - è portato a tre, e cioè un rappresentante delle aziende municipalizzate, un rappresentante delle imprese private concessionarie ed un rappresentante delle aziende concessionarie a partecipazione statale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.