LEGGE 21 marzo 1967, n. 158

Type Legge
Publication 1967-03-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il secondo comma dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così modificato: "Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purchè non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 marzo 1967 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

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