DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. 211

Type DPR
Publication 1967-02-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1647 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 57. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione svolta dal candidato su tema approvato dal professore della materia e riguardante una disciplina letteraria per la laurea in lettere e una disciplina filosofica per la laurea in filosofia e una lingua e letteratura straniera moderna per la laurea in lingue e letterature straniere moderne, discipline che, in ogni caso, debbono essere fra quelle impartite nella Facolta'". Art. 58. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente puo' in qualunque anno di corso passare dal corso per la laurea in lettere al corso per la laurea in lingue e letterature straniere moderne, o al corso per la laurea in filosofia e viceversa, presentando domanda entro il 31 dicembre". Art. 60. - Il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in lettere, o in filosofia, o in lingue e letterature straniere moderne, ed i laureati di altre Facolta' che aspirino ad ottenere una successiva laurea tra quelle conferite dalla Facolta' di lettere e filosofia possono ottenere l'abbreviazione al corso, giuste le norme del secondo comma del precedente articolo". Art. 61. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati e gli studenti di altra Facolta' per essere ammessi ai corsi di laurea in lettere, in lingue e letterature straniere moderne, in filosofia devono in ogni caso essere forniti del diploma di maturita' classica".

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1967

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 116. - GRECO

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